ESENZIONE IMU
Dopo aver disposto, con l’art. 177, DL n. 34/2020, l’esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
I commi 3 e 4 dell’art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l’IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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