LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Nell’ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione relativo all’immobile adibito ad abitazione principale.
La misura della detrazione è legata alla “qualifica” dell’inquilino e alla tipologia di contratto stipulato, come di seguito sintetizzato:
Dall’esame delle normative di riferimento è possibile desumere le seguenti caratteristiche comuni alle predette detrazioni:
Posto che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente, può usufruire delle citate detrazioni anche il soggetto titolare del contratto di locazione riguardante l’immobile adibito ad abitazione principale da parte esclusivamente di uno o più familiari (ad esempio, un figlio o un genitore). Così, ad esempio, se lo stesso soggetto è titolare di 2 contratti di locazione, l’uno riferito all’immobile adibito a propria abitazione principale e l’altro ad abitazione principale di un familiare, può scegliere la detrazione più favorevole;
al contribuente è riconosciuta la possibilità di beneficiare della parte di detrazione che non ha trovato capienza, secondo le modalità previste (attribuzione da parte del sostituto d’imposta / fruizione in sede di dichiarazione dei redditi).
Va sottolineato che in caso di contitolarità del contratto di locazione, per determinare l’importo della detrazione spettante, ciascun titolare deve fare riferimento al proprio reddito complessivo.
Se il contratto di locazione è intestato ad un familiare a carico, le detrazioni in esame non possono essere fruite dal contribuente a cui lo stesso risulta a carico.
Infine va sottolineato che le detrazioni in esame:
La detrazione in esame spetta per i canoni di locazione ai titolari di un qualsiasi contratto di locazione per l’immobile adibito ad abitazione principale stipulato / rinnovato ai sensi della Legge n. 431/98, ossia un contratto:
Ancorché rivolta a tutte le tipologie contrattuali di cui alla citata Legge, l’agevolazione in esame interessa per lo più i titolari di contratti in regime di libero mercato, posto che per i titolari di contratti convenzionati è prevista la specifica detrazione (più favorevole) di cui al comma 1.
La misura della detrazione spettante varia a seconda della fascia di reddito complessivo dell’inquilino, come di seguito schematizzato.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 300 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 150 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
Possono fruire della detrazione anche i soggetti titolari di contratti di locazione stipulati:
in quanto i predetti contratti si intendono implicitamente regolati da quest’ultima.
La detrazione in esame spetta a favore dei titolari di un contratto “convenzionato” di locazione dell’abitazione principale, stipulato / rinnovato ai sensi dei citati artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2) ed è fissata nei seguenti importi, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo dell’inquilino.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 495,80 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 247,90 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
La detrazione non compete ai titolari di contratti di locazione stipulati con Enti pubblici.
La detrazione in esame spetta a favore dei lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di locazione dell’abitazione principale, che hanno trasferito la residenza:
La detrazione spetta per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza, decorrenti dalla data di variazione della residenza. Così, ad esempio, un soggetto che ha trasferito la residenza a settembre 2015, può usufruire della detrazione per il triennio 2015 – 2017, fermo restando che nel 2015 la stessa va rapportata ai giorni di destinazione ad abitazione principale (da settembre).
La stessa spetta nelle seguenti misure, a seconda del reddito complessivo dell’inquilino.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 991,60 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 495,80 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
Merita evidenziare che:
La detrazione in esame spetta:
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione; |
per l’unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale, diversa da quella dei genitori / soggetti cui sono affidati dagli organi competenti a norma di legge.
La detrazione spetta per i primi 3 anni, esclusivamente per i contratti stipulati ex novo dopo l’1.1.2007, nelle seguenti misure, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 991,60 |
Reddito complessivo > € 15.493,71 | Non spetta |
Nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato da 2 soggetti ma solo uno di essi è in possesso del requisito di età, solo quest’ultimo può fruire della detrazione pro-quota, nella percentuale a lui spettante e non per l’intero importo (è quindi applicato un criterio diverso rispetto a quello sopra illustrato, previsto per il contratto del lavoratore dipendente trasferitosi).
La detrazione in esame è riconosciuta, per il triennio 2014-2016, ai titolari di un contratto di locazione di alloggio sociale adibito ad abitazione principale nelle seguenti misure, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.
Reddito complessivo ≤ € 15.493,71 | € 990 |
€ 15.493,71 < Reddito complessivo ≤ € 30.987,41 | € 450 |
Reddito complessivo > € 30.987,41 | Non spetta |
Si rammenta che per alloggio sociale si intende l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
4 Ottobre 2024
1 Ottobre 2024
16 Maggio 2024
24 Aprile 2024
26 Febbraio 2024
Lascia un commento