LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Tra le spese che il professionista con Partita IVA può dedurre ai fini dell’imposta sul reddito ci sono anche quelle di formazione e aggiornamento professionale. Il riferimento legislativo è l’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
“le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
I corsi di formazione devono essere inerenti alla professione svolta. Ad esempio, il consulente del lavoro potrà dedurre le spese per un corso sulla elaborazione delle buste paga. Anche per i corsi di formazione online in modalità e-learning le spese sono deducibili, sempre del 50%.
La circolare n. 35/E 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità è applicabile anche alle spese per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali come ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, ecc.
I corsi di formazione e aggiornamento professionale possono essere svolti anche all’estero, purché si provi la spesa con copia della fattura e del bonifico con cui si è pagato il corso.
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