LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto numerose novità sul già affollato panorama riferito alle spese sostenute su immobili abitativi. La conseguenza è che oggi abbiamo una normativa frastagliata, composita, diversificata a seconda del comparto (riqualificazione energetica – ristrutturazione edilizia), dell’oggetto (appartamento o parte condominiale) e della tipologia di spesa (cappotti termici, caldaie, infissi, impianti idrici ed elettrici, muri divisori, pavimentazione, etc.).
Si tratta di un vero dedalo in cui non è facile districarsi.
Anche a seguito delle ulteriori fattispecie introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, la possibilità di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute a seguito di lavori di riqualificazione energetica su edifici già esistenti (non nuove costruzioni) è divenuta veramente vasta, articolata e, aggiungiamo, complessa.
In questa sede diamo sono una informativa sulle novità non potendo trattare l’intera casistica che dà diritto ad ottenere l’eco bonus.
È bene sottolineare che per individuare correttamente la tipologia di spesa e l’accesso alla detrazione è imprescindibile rivolgersi ad un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) o alla ditta che istalla gli impianti e far compilare l’apposita pratica telematica da inviare all’ENEA nei tempi prefissati.
PROROGHE
In via generale è stata prorogata dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF, pari al 65%, per la generalità delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
RIDUZIONE DEL BONUS
La detrazione scende dal 65% al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative a:
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Rispetto a quanto indicato al n. 3 e al n. 4 che precede, la detrazione, tuttavia, continua ad essere riconosciuta nella misura del 65% se l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VII della Comunicazione della Commissione 2014/C207/02;
La detrazione è, altresì, confermata nella misura del 65% nel caso di:
ESORDISCONO I MICRO-COGENERATORI
Solo per il 2018 è prevista una detrazione del 65% su una spesa massima riconosciuta di € 100.000 per l’acquisto di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.
CAPPOTTI DI EDIFICI CONDOMINIALI
È prevista una specifica e più elevata detrazione per le spese di coibentazione termica di involucri di edifici condominiali se l’intervento riguarda più del 25% della superficie lorda dell’immobile. In particolare, a seconda delle caratteristiche dell’intervento che comporta in prospettiva una riduzione dei consumi energetici la detrazione è del:
Le caratteristiche dell’intervento devono esere asseverata da un tecnico iscritto all’albo.
AGEVOLAZIONI NON SOLO PER PERSONE FISICHE
Le suddette detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondo ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
È stata prorogata dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la detrazione d’imposta nella misura del 50% per le spese relative agli interventi di recupero e ristrutturazione edilizia, con tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
La novità, in questo caso, consiste nel fatto che anche a questa tipologia di spese (già prevista per il risparmio energetico) viene esteso l’obbligo di comunare all’ENEA, in via telematica, i dati della spesa sostenuta laddove si sia conseguito in prospettiva un risparmio energetico in modo da consentire all’Ente di monitorare e valutare l’impatto ai fini della riduzione dei consumi.
SPESE PER RIDUZIONE RISCHI SISMICI
È confermata la detrazione spettante in riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici; ossia detrazione del 70% se si sale di un grado nella scala dei minori rischi e 80% se si sale di due gradi. Per lavori condominiali la detrazione è rispettivamente del 75% e 85%.
Le agevolazioni che ora descriviamo riguardano le specifiche spese sostenute su immobili ubicati nelle zone ad alto rischio tellurico (zone sismiche 1, 2 e 3).
S’introduce una detrazione fiscale maggiorata in relazione a spese per interventi su parti comuni di edifici condominiali che siano congiuntamente finalizzati alla:
La detrazione è attribuita nella misura:
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste detrazioni sono alternative rispetto a quelle descritte sotto il titolo “Spese per riduzione rischi sismici” (vedi sopra).
In combinata con i soli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 (occorre documentare l’inizio lavori) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione in misura del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tale ultima detrazione prevede un tetto massimo di 10.000 euro ed è fruibile in 10 quote annuali.
Viene prevista per l’anno 2018 una detrazione IRPEF del 36%, entro un limite di spesa pari a 5.000 euro per singola unità immobiliare ad uso abitativo, per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietario, locatario, comodatario, etc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
La detrazione spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi oggetto di agevolazione.
Il bonus prescinde da qualsivoglia ristrutturazione dell’immobile.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; in tal caso la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile (massima spesa rilevante € 5.000) a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (31.10.2019).
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali a decorrere dall’anno di sostenimento ed è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentirne la tracciabilità (ordinario bonifico, carta di credito, carta di debito).
Essendo richiamato l’art. 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell’immobile i residui “decimi” passano all’acquirente (salvo patto contrario) e in caso di decesso del proprietario l’agevolazione residua passa a favore dell’erede che occupa l’immobile.
Resta da chiarire in concreto quali spese sono agevolabili: anche l’acquisto di un singolo vaso di fiori? Il costo di un giardiniere che è venuto a potare gli alberi?
Per i premi relativi a polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, viene introdotta una detrazione IRPEF del 19%. Le suddette polizze sono inoltre interamente esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I rischi da calamità naturali sono, ad esempio: terremoti, alluvioni, frane, tornati, valanghe.
Si ricorda che gli edifici condominiali sono già tutti coperti dal rischio di incendio.
Da ultimo si segnala che la possibilità di optare, in luogo della detrazione dall’Irpef, per la cessione del corrispondente credito, già prevista per gli scorsi anni per i soli soggetti incapienti, è stata estesa per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica sia in favore di “soggetti capienti”, sia di “soggetti incapienti”.
I soggetti incapienti possono cedere il credito anche alle banche a differenza di quelli capienti che non lo possono fare.
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