POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
In determinate condizioni è possibile avere sia un lavoro dipendente o assimilato che una Partita IVA, percependo quindi una busta paga aziendale ma anche altri redditi derivanti da lavoro autonomo.
Indipendentemente dalle motivazioni personali di chi si mette “in proprio” negli ultimi anni è aumentato il numero di partite IVA aperte da lavoratori già in possesso di uno stipendio da lavoro dipendente, ma sulla coesistenza delle due tipologie di reddito vi sono dubbi circa il versamento dei contributi INPS, gli obblighi di comunicazione al datore di lavoro, il cumulo dei due redditi.
Un dipendente pubblico non può svolgere anche una attività commerciale o libero professionale.
Un dipendente privato può aprire una partita IVA, come ditta individuale/società o libero professionista, senza problemi di incompatibilità, chiaramente non ci deve essere concorrenza tra i lavoro svolto come dipendente e quello a partita IVA. Se non c’è esplicito divieto non esiste alcun problema di coesistenza tra le due attività. Non vige alcun obbligo di comunicazione al datore di lavoro, ma è generalmente conveniente informare l’azienda per non incorrere in problematiche che potrebbero portare ad un licenziamento per giusta causa.
Infatti, l’art. 2105 del Codice Civile prevede l’obbligo di fedeltà del lavoratore, quindi di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa. La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce inadempimento contrattuale che dà luogo a responsabilità disciplinare e, nella maggior parte dei casi, integra la giusta causa di licenziamento.
Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale INPS:
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