Come noto, l’art. 16-bis del TUIR prevede che possono fruire, in dichiarazione dei redditi, della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (cd. per lavori di ristrutturazione edile) tutti i soggetti IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 anni, compete a coloro che possiedono o detengono, sulla base di un “titolo idoneo”, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Le CC.MM. 57/1998 e 121/1998 hanno analiticamente individuato i soggetti. Ne riportiamo l’elenco:
- il proprietario o nudo proprietario dell’abitazione;
- il titolare di un diritto reale di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, coniuge superstite titolare del diritto di abitazione);
- il comodatario;
- il locatario;
- i soci di cooperativa;
- gli imprenditori individuali per beni diversi da quelli strumentali e merce;
- i soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice (sempre con riferimento a immobili diversi da quelli strumentali e merce);
- il promissario acquirente, a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare e che nella prescritta comunicazione da inviare all’amministrazione finanziaria siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nell’apposito spazio predisposto per gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato;
- i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) del possessore intestatario dell’immobile. Il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile – requisito richiesto per fruire della detrazione – è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato. La convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori Ris. n. 184/E del 2002 e Circ. n. 15/E del 2005, par. 7.2;
- il coniuge al quale la sentenza di separazione ha assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge (Circ. n. 13/2013)
- i soci di cooperative a proprietà indivisa a cui è stato assegnato l’alloggio ancorché il mutuo non sia ancora frazionato, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile.
Non è questa la sede per analizzare quali spese sono detraibili e quali non lo sono, posto che la casistica è assai composita (solo per dare un esempio, i lavori di mera pitturazione dei muri non rientrano nell’agevolazione se trattasi di manutenzione ordinaria. Diversamente rientrano nell’agevolazione se fanno parte di un intervento di piu’ ampie dimensioni come la ristrutturazione straordinaria il restauro o risanamento conservativo oppure che non si tratti di lavori condominiali
L’IMMOBILE UTILIZZATO DA COPPIE DELLO STESSO SESSO CON RITO CIVILE
Si osserva, preliminarmente, che con la L. 76/2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, il vincolo prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso è stato equiparato a quello derivante dal matrimonio.
Conseguentemente, ai fini della detrazione, se le spese di ristrutturazione dell’immobile sono sostenute da un soggetto non proprietario o non detentore dell’immobile ma unito civilmente con il possessore o detentore dell’immobile, le stesse possono essere detratte da colui che le ha sostenute, ricorrendone ovviamente tutti i presupposti di legge.
L’IMMOBILE UTILIZZATO DA COPPIE DI FATTO
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016, fa presente che la predetta L. 76/2016 non equipara, invece, le coppie di fatto (tra persone maggiorenni del medesimo sesso o di sesso diverso) a quelle sposate o destinatarie degli effetti del rito civile.
Tuttavia la citata legge 76/2016:
- estende ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari);
- riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di modificare la propria originaria interpretazione, chiarendo che ai fini della detrazione per le spese di ristrutturazione edile la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. n. 76 del 2016, senza dunque (e questa è la novità) la necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.
Conseguentemente, il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (ad esempio, la casa al mare).