LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Come noto, l’art. 16-bis del TUIR prevede che possono fruire, in dichiarazione dei redditi, della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (cd. per lavori di ristrutturazione edile) tutti i soggetti IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 anni, compete a coloro che possiedono o detengono, sulla base di un “titolo idoneo”, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Le CC.MM. 57/1998 e 121/1998 hanno analiticamente individuato i soggetti. Ne riportiamo l’elenco:
Per chi si affida per la ristrutturazione ad imprese edili è detraibile il 50% dell’intera spesa risultante dalla fattura pagata con apposito bonifico “ristrutturazioni”, mentre per chi esegue i lavori in economia si detrae il 50% della fattura dei soli materiali, sempre pagata con bonifico “Ristrutturazioni”.
Non è questa la sede per analizzare quali spese sono detraibili e quali non lo sono, posto che la casistica è assai composita (solo per dare un esempio, i lavori di mera pitturazione dei muri non rientrano nell’agevolazione se trattasi di manutenzione ordinaria. Diversamente rientrano nell’agevolazione se fanno parte di un intervento di piu’ ampie dimensioni come la ristrutturazione straordinaria il restauro o risanamento conservativo oppure che non si tratti di lavori condominiali
Si osserva, preliminarmente, che con la L. 76/2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, il vincolo prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso è stato equiparato a quello derivante dal matrimonio.
Conseguentemente, ai fini della detrazione, se le spese di ristrutturazione dell’immobile sono sostenute da un soggetto non proprietario o non detentore dell’immobile ma unito civilmente con il possessore o detentore dell’immobile, le stesse possono essere detratte da colui che le ha sostenute, ricorrendone ovviamente tutti i presupposti di legge.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016, fa presente che la predetta L. 76/2016 non equipara, invece, le coppie di fatto (tra persone maggiorenni del medesimo sesso o di sesso diverso) a quelle sposate o destinatarie degli effetti del rito civile.
Tuttavia la citata legge 76/2016:
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di modificare la propria originaria interpretazione, chiarendo che ai fini della detrazione per le spese di ristrutturazione edile la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. n. 76 del 2016, senza dunque (e questa è la novità) la necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.
Conseguentemente, il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (ad esempio, la casa al mare).
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