LA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE ENTRO IL 31 GENNAIO 2017

TRASMISSIONE DATI SANITARI AL STS

Il  Decreto Ministeriale 31 luglio 2015 prevede che  la trasmissione dei dati di spesa/rimborso sanitari devono  essere effettuati secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it ) e che in ogni  caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il 31 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’ assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi.  La scadenza per l’invio dei dati 2016 è pertanto il 31 gennaio 2017.

Dopo i decreti pubblicati nei mesi estivi, l’elenco delle categorie obbligate è completo e pertanto entro il 31 Gennaio 2017, sono tenuti all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta 2016:

  • iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
  • farmacie (pubbliche e private)
  • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN,
  • gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
  • gli psicologi;
  • gli infermieri;
  • le ostetriche/i;
  • i tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli ottici;
  • i veterinari.

Come lo scorso anno, per effettuare l’invio dei dati in esame è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al STS. È confermato che il soggetto obbligato all’adempimento in esame può provvedere direttamente all’invio ovvero delegare unsoggetto terzo (associazione di categoria / soggetto abilitato all’invio telematico) che, a tal fine, deve possedere la specifica abilitazione ottenuta attraverso la funzione “Gestione deleghe” presente nell’area riservata del sito Internet del STS.

In particolare, in caso di invio tramite un intermediario,il soggetto obbligato deve richiedere le proprie credenziali, accedere con le stesse all’area riservata del STS ed indicare il soggetto terzo che intende delegare all’invio. Verificata l’idoneità del soggetto indicato, il Sistema invia al delegato un link per il perfezionamento della delega.

Si rammenta che per i soggetti obbligati a decorrere dal 2016 (ottici, veterinari, strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, ecc.) il STS ha predisposto sul proprio sito Internet l’apposito link “Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS”.

OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI

Come noto la persona fisica che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di opporsi alla comunicazione dei dati in esame all’Agenzia delle Entrate nel momento di certificazione della spesa  (omessa indicazione del codice fiscale sullo scontrino parlante o apposita dicitura sulla fattura / ricevuta fiscale) ovvero in un momento successivo tramite il sito Internet del STS o presentando l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In merito si evidenzia che l’opposizione al momento della certificazione della spesa da parte dei nuovi soggetti obbligati (strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari radiologia medica, ottici e veterinari) è stata possibile soltanto a decorrere dal 27.9.2016 (60° giorno successivo al Provvedimento 29.7.2016).

In merito si riporta la FAQ disponibile sul sito Internet del STS.

Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?

L’art. 3, DM 31.7.2015 (richiamato anche dai DDMM 2.8.2016 e 16.9.2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro.  Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente, la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31.7.2015”.

SANZIONI

Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al STS si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/97, con un massimo di € 50.000.

In caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista (ossia entro l’1.4), la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000.

Merita segnalare che, come previsto dal comma 5-ter del citato art. 3, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo in esame, le citate sanzioni non sono applicate in caso di lieve tardività / errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nella dichiarazione precompilata.

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