LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”, ha previsto la possibilità, per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali e in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2, C.c., di non effettuare gli ammortamenti 2020 relativi al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Per l’anno 2020, è possibile non imputare a Conto economico la quota annua di ammortamento fino al 100%, mantenendo invariato il valore di iscrizione delle immobilizzazioni rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
La deroga in esame può essere adottata anche ai soggetti con esercizio a cavallo d’anno per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020.
La quota di ammortamento non contabilizzata nel 2020 dovrà essere imputata al Conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo saranno differite le quote successive, prolungando l’originario piano di ammortamento di un anno.
I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare una riserva indisponibile di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e motivare in Nota Integrativa le ragioni dell’applicazione della deroga.
La sospensione degli ammortamenti non ha ripercussioni sulla determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP: è possibile dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla disciplina fiscale, nonostante la mancata imputazione a conto economico.
A tal fine dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione nel Mod. REDDITI 2021. Si genera quindi un disallineamento tra valore civilistico e fiscale con conseguente stanziamento di imposte differite passive da utilizzare nell’ultimo periodo di ammortamento civilistico.
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