Si avvicina la scadenza per il versamento della seconda rata di IMU e TASI, ovvero per il saldo 2015: il termine ultimo è il 16 dicembre.
E mentre si attende che diventino definitive le novità della Legge di Stabilità 2016 su IMU e TASI, per il pagamento delle rate di dicembre 2015 non vi sono cambiamenti dunque tutto avviene secondo le modalità già note.
CONTROLLARE LE DELIBERE COMUNALI:
L’unica accortezza che bisogna avere è quella di controllare le delibere comunali. Infatti nel caso in cui il Comune abbia deliberato nuove aliquote di pagamento 2015 successivamente al versamento dell’acconto IMU e TASI è possibile che nel saldo vada effettuato un conguaglio rispetto alle vecchie aliquote. Diversamente nel caso in cui il Comune non abbia deliberato, o avesse già deliberato lo scorso giugno, quello che va pagato con il saldo e metà del dovuto per l’anno 2015. Le delibere comunali sono consultabili sul sito del Ministero delle Finanze o sul sito istituzionale del Comune nel quale è ubicato l’immobile.
ESENZIONI:
Ricordiamo che sono esenti dall’IMU le prime case, i terreni che si trovano nei Comuni classificati come montani e quelli che si trovano sulle isole minori o nei Comuni che sono classificati come parzialmente montani in cui operano coltivatori diretti oppure imprenditori agricoli professionali (IAP).
LA SCADENZA DEL 16 DICEMBRE
Il versamento del saldo TASI e IMU 2015 deve essere effettuato entro il 16 dicembre mediante modello F24, utilizzando i corrispondenti codici tributo, o bollettini postali disponibili in tutti gli uffici postali, in parte già precompilati, da completare con i dati anagrafici del contribuente e i dati dell’immobile.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per l’IMU sono:
- 3912 per abitazione principale e pertinenze:
- 3914 per terreni;
- 3916 per aree fabbricabili;
- 3918 per altri fabbricati;
- 3925 per immobili ad uso produttivo allo Stato;
- 3930 per immobili ad uso produttivo al Comune.
I codici tributo da utilizzare nel modello per la TASI sono:
- 3958 per abitazione principale e pertinenze;
- 3959 per fabbricati rurali strumentali;
- 3960 per aree fabbricabili;
- 3961 per altri fabbricati.