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LA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

prescrizione-equitalia-decadenza-cartelle

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Superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati, ma quali sono i termini di prescrizione per i vari tributi?

Vediamo quando è possibile considerare non più esigibile il pagamento delle cartelle esattoriali relative ai principali tributi, quali IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, TASI, Canone RAI, multe e contributi previdenziali.

Prima di tutto bisogna distinguere tra decadenza della cartella di pagamento e termini di prescrizione.

  • La prescrizione è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto già acquisito in un determinato tempo, tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (codice civile, art.2934 e ss.).
  • La decadenza consiste nella perdita della possibilità di acquisire un diritto, che si acquisisce solo se viene esercitata la facoltà,  il mancato esercizio della facoltà in un termine perentorio comporta la decadenza  (codice civile, art.2964 e segg.)

Per Equitalia si parla sempre di prescrizione, per l’Agenzia delle Entrate  si parla per la maggior parte dei casi di decadenza.

Esempio:

L’Agenzia delle Entrate notifica un accertamento oltre i termini, si parla di decadenza perché il diritto non e’ stato acquisito nei termini.

Equitalia notifica la cartella di pagamento per omesso versamento in Dichiarazione dei Redditi, si parla di prescrizione, perché il diritto e’ già stato acquisito dall’ufficio poichè la dichiarazione dei redditi e’ costitutiva del diritto.

Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione od ad interruzione:

La sospensione può essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.

L’ interruzione puo’ avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta “costituzione in mora“, che puo’ contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo’ essere fatto valere.

Ad esempio si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, e prima dello spirare del termine Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a conteggiare il termine daccapo.

Esempio di sospensione della prescrizione invece e’ il contenzioso.

Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perché mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.

Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.

CARTELLE ESATTORIALI

In termini di riscossione delle cartelle di pagamento questo significa che l’Ente di riscossione, come Equitalia, decade dall’azione di riscossione relativamente ai termini di notifica della cartella se entro determinati termini non notifica alcun atto (avviso o cartella). In questo caso, tuttavia, se il diritto non è ancora prescritto, il credito può comunque essere preteso in via giudiziaria per mezzo di un’azione davanti al giudice.

In sostanza, a decadere non è il diritto di credito ma il diritto di Equitalia ad agire mediante riscossione. Diversamente quando una cartella Equitalia cade in prescrizione, ad essere estinta non è solo l’azione, ma anche il diritto: un credito prescritto si considera estinto.

LA PRESCRIZIONE DECENNALE

I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato. Anche il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni, a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).

CONTRIBUTI

Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:

  • 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
  • 10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;
  • 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN etc) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata cadono in prescrizione dopo 5 anni. Per le somme aggiuntive, ovvero per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione è di 10 anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152/2004 e n. 18148/2006.

IMPOSTE

IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010. Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

MULTE E BOLLO AUTO

Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981). Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

DIRITTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Anche per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dal’articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni,trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013). Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.


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