LA PRENOTAZIONE DEL BONUS PUBBLICITA’ 2022

Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari / inserzioni commerciali è concessa una specifica agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità“.

Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo“.

Successivamente lo stesso deve inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno.

Per il “Bonus pubblicità” 2022 la prenotazione va inviata entro il 31.3.2022 e riguarda gli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.

L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, c.d. “Bonus pubblicità” connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente:

  • l’art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha esteso l’agevolazione:
    • agli enti non commerciali;
    • alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”;
  • con il DPCM n. 90/2018, sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame;
  • con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame;
  • con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6900” da utilizzare nel mod. F24.

Va inoltre evidenziato che:

  • per il 2020:
    • l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
    • l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale al 50% ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
  • per il 2021 / 2022:
    • la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;
    • l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.

      Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

PRENOTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 2022

Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3di ciascun anno, un’istanza da inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.

Pertanto, per il 2022, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.3 al 31.3.2022.

La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione.

Tale “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2023.

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