LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 24.10.2018, il DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.
Nell’ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni finalizzate alla “pacificazione” con il Fisco, come di seguito sintetizzate.
È prevista la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018. La definizione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate
in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite da uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nella dichiarazione non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite conseguite dal contribuente.
In presenza di un PVC consegnato a soggetti che producono redditi in forma associata o che hanno optato per il regime di trasparenza, la dichiarazione in esame può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.
Il versamento delle imposte autoliquidate nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20rate trimestrali di pari importo. è esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.
La definizione è perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019.
In caso di mancato perfezionamento l’Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
Va evidenziato che con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.
È prevista:
Le predette sanatorie sono perfezionate con il versamento delle somme in unica soluzione / prima rata entro i suddetti termini.
La definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri.
Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale,riguarda le somme:
Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.
Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.
L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili:
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
MODALITA’ DI ADESIONE
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’ apposita dichiarazione da effettuare:
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Entro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
Il pagamento può essere effettuato:
Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne
costituiscono oggetto:
SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017
Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e
che provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.
Sulle singole rate sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.
L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un’apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.
Quanto dovuto può essere compensato con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.
A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo.
Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il 31.7.2019.
La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:
Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull’importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).
La rottamazione-ter in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:
- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.201
- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).
SOGGETTI COLPITI DAL SISMA
Ai soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’ 1.1.2000 al 30.9.2017 è consentito il pagamento delle residue somme dovute
ai fini della definizione agevolata ex artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, comma 4, DL n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Sulle singole rate sono dovuti, a decorrere dall’ 1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.
L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un’apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.
Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il 31.7.2019
È disposto l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.
È riproposta la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, possono essere definite con il pagamento:
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Va tenuto presente che:
Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata ex art. 1, comma 4, DL n. 148/2017, dei carichi affidati all’ Agente della riscossione, la definizione è perfezionata con il versamento entro il 7.12.2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018.
Per ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), entro il 31.5.2019 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.
Va evidenziato che:
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.6.2019.
Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del contro ricorso in Cassazione che scadono dal 24.10.2018 al 31.7.2019.
Il processo si estingue in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse.
La definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
A favore delle società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI è riconosciuta la
possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni previste dal Decreto in esame e, in particolare:
Situazione |
Importi dovuti |
Pendenza |
40% del valore della lite 5% delle sanzioni e degli interessi |
Soccombenza |
10% del valore della lite 5% delle sanzioni e degli |
Soccombenza |
50% del valore della lite 10% delle sanzioni e degli interessi accertati |
È prevista la correzione di errori / omissioni e l’integrazione, fino al 31.5.2019, delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA. Va evidenziato che:
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:
Ai fini in esame il contribuente deve:
Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite conseguite dal contribuente.
La dichiarazione integrativa speciale non è ammessa:
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