LA “PACE FISCALE” E LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018

PACE-FISCALE-2019

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 24.10.2018, il DL n. 119/2018c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.

Nell’ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni finalizzate alla “pacificazione” con il Fisco, come di seguito sintetizzate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

È prevista la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018. La definizione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate
in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite da uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Nella dichiarazione non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite conseguite dal contribuente.

In presenza di un PVC consegnato a soggetti che producono redditi in forma associata o che hanno optato per il regime di trasparenza, la dichiarazione in esame può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Il versamento delle imposte autoliquidate nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20rate trimestrali di pari importo. è esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

La definizione è perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019.

In caso di mancato perfezionamento l’Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Va evidenziato che con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

È prevista:

  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018.
  • la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio notificati entro il 24.10.2018. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;
  • il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. è esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

Le predette sanatorie sono perfezionate con il versamento delle somme in unica soluzione / prima rata entro i suddetti termini.

La definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-TER)

Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale,riguarda le somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili:

  • presso i propri sportelli;
  • nell’area riservata del proprio sito Internet.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;
  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all’importazione, per le quali il Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.

MODALITA’ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’ apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
  • utilizzando l’apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo. In tal caso:
    • il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’ 1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni annoa decorrere dal 2019;
    • non è applicabile la dilazione prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti  prededucibili.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne
costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono
    accordate nuove dilazioni). La sospensione opera fino alla scadenza della prima/ unica rata delle somme dovute;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta /pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e
che provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Sulle singole rate sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un’apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.

Quanto dovuto può essere compensato con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo.

Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il 31.7.2019.

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

  • della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati
    all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:

    • per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata. Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;
    • per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);
  • della c.d. “rottamazione-bis”,ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’ 1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull’importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).

La rottamazione-ter in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

  • oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.201
  • oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

SOGGETTI COLPITI DAL SISMA

Ai soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’ 1.1.2000 al 30.9.2017 è consentito il pagamento delle residue somme dovute
ai fini della definizione agevolata ex artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, comma 4, DL n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.
Sulle singole rate sono dovuti, a decorrere dall’ 1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un’apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.

Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il 31.7.2019

estinzione dei debiti fino a € 1.000

È disposto l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI CONTROVERSIE TRIBUTARIE

È riproposta la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 50% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 20% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, possono essere definite con il pagamento:

  • del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018;
  • del 40% negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Va tenuto presente che:

  • la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.5.2019. In caso di importi superiori a € 1.000 è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. Il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.8, 30.11, 28.2, 31.5 di ciascun anno a partire dal 2019;
  • sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi legali calcolati dall’ 1.6.2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione con i crediti disponibili;
  • in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata ex art. 1, comma 4, DL n. 148/2017, dei carichi affidati all’ Agente della riscossione, la definizione è perfezionata con il versamento entro il 7.12.2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018.

Per ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), entro il 31.5.2019 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.

Va evidenziato che:

  • dagli importi dovuti si scomputano quanto già versato in pendenza di giudizio;
  • la definizione non comporta la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
  • gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 23.10.2018.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.6.2019.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del contro ricorso in Cassazione che scadono dal 24.10.2018 al 31.7.2019.

Il processo si estingue in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse.

La definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

REGOLARIZZAZIONE SOCIETÀ / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A favore delle società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI è riconosciuta la
possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni previste dal Decreto in esame e, in particolare:

  • della dichiarazione integrativa speciale prevista dall’art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta, nel limite di € 30.000 di imponibile annuo;
  • della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’art. 2. A tal fine è richiesto il versamento di un importo pari al:
    • 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell’IVA, dovuta integralmente);
    • >5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
  • della definizione agevolata delle liti pendenti dinnanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall’art. 6. A tal fine va effettuato il versamento dei seguenti importi, differenziati a seconda della situazione.

Situazione

Importi dovuti

Pendenza
della lite nel primo grado di giudizio

40% del valore della lite

5% delle sanzioni e degli interessi
accertati

Soccombenza
in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima / unica pronuncia
giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018

10% del valore della lite

5% delle sanzioni e degli
interessi
accertati

Soccombenza
in giudizio della società / associazione sportiva nell’ultima / unica
pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018

50% del valore della lite

10% delle sanzioni e degli interessi accertati

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRATIVA SPECIALE

È prevista la correzione di errori / omissioni e l’integrazione, fino al 31.5.2019, delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA. Va evidenziato che:

  • l’integrazione è consentita nel limite di € 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di € 100.000 di imponibile annuo per cui è ammessa l’integrazione;
  • l’integrazione è ammessa fino a € 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a € 100.000 nonché di dichiarazione senza debito d’imposta per perdite.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:

  • un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF / IRES ai fini delle imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / contributi previdenziali / IRAP;
  • un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;
  • l’aliquota media per l’IVA ovvero, qualora non sia possibile determinare l’aliquota media, è applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Ai fini in esame il contribuente deve:

  • inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno /
    più periodi d’imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
  • versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019, senza possibilità di compensazione con i crediti disponibili. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30.9.2019.

La procedura si perfeziona dal momento di versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o della prima rata.

Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite conseguite dal contribuente.

La dichiarazione integrativa speciale non è ammessa:

  • per i contribuenti che, obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d’imposta dal 2013 al 2016;
  • se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della dichiarazione integrativa;
  • per l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • per i redditi prodotti in forma associata e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
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