LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il 23 marzo 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Circolare direttoriale n. 26673 che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina per investimenti in beni strumentali effettuati dalle piccole e medie imprese.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.
La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione da allegare, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.
L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it, di volta in volta aggiornato. L’elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto una Dichiarazione di Accettazione o un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definiti, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.
La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 (che qui alleghiamo) alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda.
Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. E’ fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento.
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