LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE PER PRESTAZIONI MEDICHE
La marca da bollo su fatture mediche, minimi e forfettari 2016 da applicare alle fatture sia cartacee che elettroniche è obbligatoria per importi superiori a € 77,47 così come stabilito dal DM 24.5.2005.
Il bollo su fatture 2016 va assolto tramite l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio o in modo virtuale, ed è obbligatoria sia per fatture nazionali che verso Stati Esteri mediante l’apposizione sul documento del contrassegno autoadesivo rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate e acquistabili presso i tabaccai mentre per quelle elettroniche la marca di bollo va assolta in modo virtuale mediante versamento con il modello F24.
OPERAZIONI ESENTI DALLA MARCA DA BOLLO:
La marca da bollo su fatture da 2 euro è esente e quindi non va apposta:
- se l’importo del documento contabile è inferiore a € 77,47
- su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti
- su fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette a IVA. Per operazioni assoggettate ad IVA si intendono le operazioni per le quali è “effettivamente dovuto il tributo
- se le fatture riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia dirette che indirette ed a cessioni intracomunitarie
- su bollette ed altri documenti doganali di ogni specie
L’esenzione dall’imposta di bollo prevista per le fatture e gli altri documenti relativi ad importazioni/esportazioni è applicabile anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie. Va tenuto altresì presente che, come affermato nella citata CM n. 415755, le fatture relative ad operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72 ecc.) non possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato art. 15, in quanto l’assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza generale, mentre l’esenzione dall’imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni e “non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione dell’IVA”.
LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE PER PRESTAZIONI MEDICHE
Bollo su fatture mediche 2016: Per le fatture rilasciate da professionisti e medici che lavorano in campo sanitario è obbligatorio il contrassegno telematico, ovvero, l’imposta di bollo da 2,00 euro. Tale obbligo, spetta al debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., anche se per il pagamento dell’imposta ed eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008 proprio sul bollo fatture mediche, chi riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provvede a pagare l’imposta e solo in questo caso sanzione per omesso bollo, colpisce chi ha emesso il documento.
LA MARCA DA BOLLO E L’OBBLIGO DELLE PARTI
L’Agenzia ha precisato che: “L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” pertanto al cliente a cui venga rilasciata una fattura o una ricevuta senza il regolare assolvimento dell’imposta di bollo può presentare tale documento, entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento, all’ufficio locale delle Entrate, pagando il relativo tributo.
In questo modo il cliente sarà esentato da qualsiasi responsabilità mentre il professionista che ha emesso l’atto irregolare sarà, invece, passibile di sanzione. In tale ipotesi l’imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell’onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR.
La stessa conclusione vale nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta. Nulla vieta, infatti, che l’importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest’ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. In questo caso, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972). Risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008 Agenzia Entrate bollo fatture mediche.
OBBLIGATORIETA’ DELL’IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo su fatture 2016 è obbligatoria su i documenti di importo complessivo superiore a € 77,47, concernenti:
Operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972.
Operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.
Operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale.
Operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette.
Fatture dei regimi dei minimi o forfettari che non comportano l’addebito dell’IVA.
Riassumendo: qualora venga indicata l’IVA, ovvero, venga specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA, le stesse sono esenti dall’imposta di bollo mentre sono soggette all’imposta di bollo solo se di importo superiore a € 77,47.
Per i casi sopraelencati l’imposta viene assolta mediante applicazione di contrassegno sul documento emesso oppure in maniera virtuale, qualora sussista autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale delle Entrate.
La marca da bollo su fatture ha un costo di 2,00 € ed è obbligatoria per le fatture con importo superiore ai 77,47 euro. Il contrassegno telematico adesivo dell’imposta di bollo può essere acquistato presso i tabaccai che emettono valori bollati, oppure, può essere assolta per via telematica con il bollo virtuale.
MARCA DA BOLLO SU FATTURE EMESSE IN REGIME DEI MINIMI E FORFETTARI
Regole e come funziona la marca da bollo su fatture emesse dai nuovi minimi forfettari 2016?
Le regole circa gli obblighi della marca da bollo o imposta di bollo su fatture emesse dai soggetti titolari di Partita IVA nel nuovo regime dei Minimi – Forfettari, sono state introdotte a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento n. 185820/2011 che consente ai nuovi minimi con imposta sostitutiva di emettere la fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Pertanto, per i contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi devono, rilasciare apposita dichiarazione che attesti, al cliente destinatario della fattura, la non applicazione della ritenuta in quanto appartenente al regime dei minimi.
Le fatture emesse non comportano l’addebito dell’IVA ma devono essere assoggettate all’imposta di bollo da apporre sull’originale della fattura emessa se supera l’importo di 77,47 €.
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La marca va apposta sull’originale della fattura da consegnare al cliente, sulla copia fattura che rimane a chi ha emesso il documento, va indicata la dicittura dell’ID della marca da bollo apposta sull’originale.
In alcuni casi però potrebbero sorgere dei problemi dovuti all’invio di fatture con formato elettronico, per risolverli quindi un consiglio sarebbe di apporre la marca da bollo sulla copia personale e dare al cliente la scansione della stessa indicando la seguente dicitura: “marca da bollo apposta in originale su copia del fornitore”.
REGOLE PER L’APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO
Sulla fattura originale, il contribuente appartenente al regime dei minimi o forfettario, deve apporre la marca da bollo originale, quindi il contrassegno adesivo dovrà essere fisicamente attaccato sulla fattura che viene consegnata al cliente mentre la copia con il numero ID viene archiviata dal professionista stesso che l’ha emessa.
La dicitura esatta da indicare sia nella fattura nazionale tra operatori all’interno del territorio italiano che internazionale, quindi emessa verso Paesi Esteri, da apporre sulla copia conforme cliente è la seguente:
Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx: scrivere il numero identificativo della marca da bollo da 2€ che è stata messa sulla fattura originale che va consegnata al cliente mentre la copia con l’indicazione dell’ID va archiviata da chi ha emesso il documento.
DUPLICATO IN COPIA CONFORME
Il rilascio di copie conformi delle fatture segue il trattamento previsto per l’originale. Sono perciò esenti dall’imposta di bollo le copie che riportano corrispettivi assoggettati all’IVA o che riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie, mentre, negli altri casi, le copie conformi delle fatture per le quali non viene applicata l’IVA sono soggette all’imposta di bollo, sin dall’origine, nella misura fissa di € 2,00, ove il corrispettivo sia superiore a € 77,47.
Se invece le copie e i duplicati delle fatture, note, distinte ecc vengono effettuati per uso interno dell’azienda o del professionista che ha ricevuto o emesso il documento contabile, sono comunque esenti da bollo. E’ comunque necessario che sulle copie dei documenti per uso interno da parte di chi ha emesso la fattura venga apposta la dicitura: “copia per uso interno amministrativo o contabile”, in caso di riproduzione da parte dell’impresa destinataria, sulla copia, oltre la dicitura sopra indicata dovrà essere apposto anche il timbro di arrivo dell’impresa ricevente (R.M. n. 415051 del 1 febbraio 1973).
SMARRIMENTO DELLA FATTURA
Secondo quanto affermato nella CM 1.8.73, n. 415755, le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo previsto per la fattura originale.
Se per qualsiasi ragione, come ad esempio smarrimento, mancata ricezione del documento, ecc, il professionista che ha emesso il documento originale rilascia una “copia conforme” della fattura, si applica, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale riservato al documento originale. Pertanto, ad esempio, una copia di fattura per operazione esente da Iva di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata a bollo.
BOLLO SU FATTURE INVIATE PER E-MAIL
I contribuenti che utilizzano la fattura elettronica via e-mail, al posto di quella cartacea devono richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di poter assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale. Di recente con l’entrata in vigore del d.m. 17 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2014), sono state modificate le disposizioni circa l’assolvimento del bollo su fatture elettroniche su fatture, libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
le novità riguardano le modalità per assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale che non deve essere più mediante modello F23 come avveniva prima dell’entrata in vigore del decreto ma con il modello F24. I contribuenti, pertanto, che assolvono il bollo virtuale su fatture elettroniche sono tenuti al versamento dell’imposta cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno di imposta. Un’altra novità, riguarda invece la soppressione dell’obbligo di comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate con l’invio di una raccomandata, la volontà del contribuente di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.
SANZIONI
L’omissione dell’imposta di bollo, ex marca da bollo, o una sua data posteriore a quella della ricevuta prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, che per ogni singola ricevuta considerata irregolare è di importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta. Ovviamente, in caso di mancata apposizione della marca da bollo, andrà aggiunto anche il pagamento della stessa.