OLEOTURISMO
In sede di approvazione dall’1.1.2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 sono estese alle attività di oleoturismo.
In particolare con il termine oleoturismo si intendono
“tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.
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