LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2020

FINANZIARIA-2020

COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI

COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI

In sede di approvazione è previsto l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’art. 56-bis, TUIR con il quale è disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:

  • nel limite del 10% del volume d’affari;
  • a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici;

determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.

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