PARTITE IVA: LE NOVITA' DAL 2025 PER I FORFETTARI E NUOVI ISCRITTI INPS
16 Gennaio 2025
ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI
È confermata, dall’1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).
In particolare è prevista l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).
Di conseguenza l’avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l’indicazione:
I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.
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Dopo l’esecutività dell’atto, per il recupero di importi fino a € 10.000 l’Ente, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.
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Dilazione delle somme dovute
In assenza di un’apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l’Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.
Somme dovute | Rateizzazione |
Fino a € 100 | — |
Da € 100,01 a € 500 | Fino a 4 rate mensili |
Da € 500,01 a € 3.000 | Da 5 a 12 rate mensili |
Da € 3.000,01 a € 6.000 | Da 13 a 24 rate mensili |
Da € 6.000,01 a € 20.000 | Da 25 a 36 rate mensili |
Da € 20.000,01 | Da 37 a 72 rate mensili |
L’Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.
Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l’Ente può concedere “una sola volta” la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell’Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.
Decadenza dalla rateizzazione
Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.
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