LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2020

FINANZIARIA-2020

BONUS FORMAZIONE 4.0

BONUS FORMAZIONE 4.0

In sede di approvazione, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

  • il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
  • oltre alle imprese in difficoltà di cui all’art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d’imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
  • l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
  • il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
  • le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
  • per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro;
  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”.

Print Friendly, PDF & Email

Cheap SexCam

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

14.777 Views