PARTITE IVA: LE NOVITA' DAL 2025 PER I FORFETTARI E NUOVI ISCRITTI INPS
16 Gennaio 2025
CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE
In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta:
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Attività e spese agevolabili
Attività | Spese |
Ricerca e sviluppo
Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. |
· Spese per il personale impiegato per ciascuna attività.
Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare; · quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; · solo per l’attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; · spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta; · spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari; · spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari. |
Innovazione tecnologica
Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività: · di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; · per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; · per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti. |
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Innovazione tecnologica
Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari. |
(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.
Misura del credito d’imposta spettante
Attività | Credito d’imposta |
Attività di ricerca e sviluppo | 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni |
Attività di innovazione tecnologica | 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni |
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 | 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni |
Attività innovative | 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni |
Va evidenziato che:
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.
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Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
Adempimenti richiesti
Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.
Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.
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