La Finanziaria 2023 contiene numerose misure per la definizione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, nelle diverse fasi, ante e post contestazione delle violazioni, fino al contenzioso.
In particolare sono previste:
- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni c.d. “Avvisi Bonari“;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
- la definizione agevolata degli atti di accertamento;
- alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
- la regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori;
- la riproposizione di alcune misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI
È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):
- delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi / somme aggiuntive;
- della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.
Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.
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Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile. |
Proroga notifica cartelle di pagamento
È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019).
Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.
Rateizzazione somme dovute
È confermata la modifica dell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/97, per effetto della quale le somme dovute a seguito di:
- controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
- controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).
STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI
È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:
- di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.
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Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa. |
Restano ferme le disposizioni ex artt. 4, DL n. 119/2018 (stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2010) e 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 (stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000).
STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI
In sede di approvazione è stato introdotto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:
- di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015.
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Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento. |
Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali, le predette novità sono applicabili limitatamente agli interessi.
L’annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.
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L’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può disporre la non applicazione delle previsioni in esame. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)
É confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.lgs. n. 14/2019.
Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
In sede di approvazione è previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali. L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.
La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.
Modalità di adesione
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
- entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
- utilizzando l’apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
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Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame. |
Pagamento delle somme dovute
Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31.7.2023;
- in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:
- la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Effetti della definizione
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI
È confermata la possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:
- la rimozione dell’irregolarità / omissione;
- il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
La regolarizzazione è esclusa per:
- gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero;
- le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all’1.1.2023.
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Per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un PVC, sono differiti di 2 anni i termini ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 per la notifica degli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni e pertanto la stessa può intervenire entro il 31.12 del settimo (anziché quinto) anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. |
“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE
É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti
commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d’imposta precedenti.
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In sede di approvazione è specificato che le violazioni devono essere riferite a “dichiarazioni validamente presentate” e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine. |
Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con:
- la rimozione dell’irregolarità / omissione;
- il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.
Il “ravvedimento speciale”:
- è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- è escluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero.
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È espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati all’1.1.2023. |
ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO
É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché, come evidenziato nella Relazione illustrativa, non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31.3.2023.
In particolare è prevista l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:
- accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
- PVC consegnati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti “obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.
La definizione in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:
- avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;
- atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI
È confermata la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto, come precisato nella citata Relazione illustrativa, atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti).
In particolare la nuova definizione riguarda le controversie:
- pendenti all’1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
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Merita evidenziare che entro il 31.3.2023 gli Enti territoriali possono stabilire l’applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui gli stessi sono parte. |
Per espressa previsione, in alternativa alla definizione agevolata in esame, per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione resta ferma la possibilità prevista dall’art. 5, Legge n. 130/2022.
Costo della definizione
Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.
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In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione richiede il versamento del 90% del valore della controversia. |
In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all’1.1.2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:
- del 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:
- per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
- in misura ridotta (40% – 15%) per la parte di atto annullata.
Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni sono definibili applicando le seguenti percentuali al valore della controversia.
Controversie relative alle sanzioni |
Somme dovute per la definizione della lite |
Non collegate ai tributi
(ad esempio, sanzioni all’intermediario relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97) |
Soccombenza Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito / ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata all’1.1.2023 |
15% |
Negli altri casi |
40% |
Collegate ai tributi
(irrogate a seguito di violazioni c.d. sostanziali, ossia incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, quali, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento) |
Nessun importo a titolo di sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame |
Domanda di definizione
Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare entro il 30.6.2023 un’apposita domanda di definizione.
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Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato:
· va presentata una distinta domanda (esente da bollo);
· va effettuato un distinto versamento. |
Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona per effetto:
- della presentazione dell’apposita domanda;
- del pagamento degli importi dovuti o della prima rata;
entro il 30.6.2023.
È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi superiori a € 1.000.
Il pagamento delle rate successive alla prima, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno.
Modalità di versamento |
Termini di versamento |
Importi dovuti |
Periodicità |
Fino a € 1.000 |
Unica soluzione |
30.6.2023 |
Oltre € 1.000 |
Unica soluzione |
30.6.2023 |
Max 20 rate trimestrali |
Prima rata 30.6.2023
Rate successive 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno a partire dal 2023. |
È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.
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In mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda. |
Va infine considerato che:
- dagli importi dovuti è possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio;
- a seguito della definizione il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 31.12.2022;
- la definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non è più pendente.
Effetti della definizione sulla sospensione della lite
A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile non è sospesa, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso:
- il processo è sospeso fino al 10.7.2023;
- entro il 10.7.2023 il soggetto interessato deve depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, la copia della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto / prima rata.
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Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della predetta documentazione comporta l’estinzione del processo. |
Relativamente alle controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo 1.1 – 31.7.2023.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.
In particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo ex art. 48, D.lgs. n. 546/92, entro il 30.6.2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.
Sono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni del citato art. 48 in materia di conciliazione “fuori udienza”.
Versamento delle somme dovute
Le somme dovute (unica soluzione / prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono essere versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.
In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:
- la sottoscrizione dell’accordo;
- il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori), senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.
Alla definizione in esame sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390, C.p.c. in materia di rinuncia al ricorso principale o incidentale.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
É confermata, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.
Istituto definitorio |
Somme omesse / insufficienti
oggetto di regolarizzazione |
Conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92 |
Importi, anche rateali, scaduti all’1.1.2023 per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione |
· Accertamento con adesione
· acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
· reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 |
Rate successive alla prima scadute all’1.1.2023 per le quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione |
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023).
Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

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