PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI
È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2021”, c.d. Finanziaria 2021, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021, tra le quali si segnalano le seguenti:
Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
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È confermata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2021.
In sede di approvazione, a favore:
- delle federazioni sportive nazionali;
- degli enti di promozione sportiva;
- delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche;
con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1 al 28.2.2021;
- agli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1 al 28.2.2021;
- ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1 al 28.2.2021.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
· in unica soluzione entro il 30.5.2021; |
è confermata l’estensione al 2021 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola. Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.
è estesa anche al 2021, nella stessa misura prevista per il triennio 2018 – 2020, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.
In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all’8%.
Con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:
- del loro consumo immediato;
- della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare.
Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021, è previsto che non sia applicata l’imposta di registro fissa (€ 200), alle cessioni di terreni / pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Tale disposizione è applicabile alle cessioni di terreni / pertinenze:
- di valore pari / inferiore a € 5.000;
- qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Detrazione per gruppo elettrogeno di emergenza
Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 16-bis, la detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
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Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
è introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di:
- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;
su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
In particolare il nuovo beneficio spetta per:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini ISEE.
Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Data sostenimento spese agevolabili e rateazione detrazione
Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:
- la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022.
Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5); |
- per gli interventi eseguiti da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote
Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.
Interventi agevolabili
Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:
- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
- tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Impianti solari fotovoltaici
Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Colonnine ricarica veicoli elettrici
Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:
- la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per le spese sostenute nel 2022;
- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomìni che installano fino a 8 colonnine;
- € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomìni che installano più di 8 colonnine;
considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Tipologia immobili oggetto di interventi agevolabili
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:
- un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:
- impianto per l’approvvigionamento idrico;
- impianto per il gas;
- impianto per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale;
- oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.
Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici
Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e di cui al DL n. 39/2009, per i quali il comma 4-ter dell’art. 119 in esame prevede l’aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:
- il termine di sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire di tale maggiorazione è prorogato al 6.2022;
- l’ambito di applicazione è ampliato ai “comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Si rammenta che tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione.
Con l’introduzione del nuovo comma 4-quater all’art. 119, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:
- la nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
- la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR nella maggior misura del 90%, spettante per i premi versati per l’assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi;
spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Approvazione delibere condominiali
Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:
- l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in esame;
- gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;
il comma 9-bis dell’art. 119, introdotto ad opera dell’art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Assicurazione rilascio attestazioni / asseverazioni
Con riferimento all’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell’art. 119 è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.
Pubblicità fruizione detrazione del 110%
Con l’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
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Sconto in fattura / cessione credito
Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.
Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi:
- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.8.2013 (come precedentemente previsto);
ovvero - per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.
Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, è disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
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È previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).
Il contributo in esame:
- è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all’esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.
Con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.
Per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.
Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:
- esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
é confermata l’eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:
- in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.
È confermata la proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.
È confermato che per il 2021 e 2022, a favore delle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali Regioni, è previsto nelle seguenti misure:
- 25% per le grandi imprese, ossia con:
- almeno 250 occupati;
- fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni;
- 35% per le medie imprese, ossia con:
- almeno 50 occupati;
- fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni;
- 45% per le piccole imprese, ossia con:
- meno di 50 occupati;
- fatturato annuo / totale di bilancio non superiore a € 10 milioni.
Le maggiorazioni dell’aliquota del credito d’imposta sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014. |
È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.
è altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:
- a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021;
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, l’ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;
- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021
In sede di approvazione è stato altresì previsto che, a decorrere dall’1.3 al 30.6.2021, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).
In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche.
La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.
Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell’art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).
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Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:
- già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.
L’art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Ora è confermato che:
- la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale.
Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).
La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020; |
- per l’accesso all’agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata / depositata, l’istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l’avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale.
Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.
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- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall’art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue.
ISEE | Bonus bebé |
pari o inferiore a € 7.000 annui | € 1.920 |
da € 7.001 a € 40.000 annui | € 1.440 |
da € 40.001 annui | € 960 |
L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.
In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.
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Per il riconoscimento del contributo:
- il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo;
- è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.
Un’analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.
È istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti con i seguenti requisiti:
- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;
- hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.
La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione dell’attività.
L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).
L’indennità in esame:
- erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.
Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:
· 25,98% per il 2021; · 26,49% per il 2022; · 27,00% per il 2023. |
In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:
- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.
È confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c.
Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
è confermata, come previsto dall’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l’istituzione presso il MIBACT di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi.
Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:
- resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
- le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.
è inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile nelle comunicazioni inerenti l’offerta / promozione dello stesso.
A seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:
- stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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L’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.
In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021, e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:
- agenzie di viaggio;
- tour operator.
È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).
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È confermata l’estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. “bonus edicole”, ossia del credito d’imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore:
- degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
- delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;
parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). I beni devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati:
- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in beni “generici” l’agevolazione spetta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi; per gli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B il beneficio spetta soltanto alle imprese.
La spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali / assistenziali dei lavoratori. |
Va evidenziato che la nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nella Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti).
In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
Misura del credito d’imposta spettante
La misura del credito d’imposta è differenziata a seconda della tipologia del bene, come segue.
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | ||
Importo investimento | Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) | |
Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento
1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
|
Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% |
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni |
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B – Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
20%
Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 (sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza) |
Altri beni materiali e immateriali “generici” nuovi “Industria 4.0” Tabella A | |
Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) | |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021
(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
10%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile |
6% |
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)
per ciascun periodo Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni |
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Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni “generici”
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ovvero
- dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti nei beni delle Tabelle A e B. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%).
Adempimenti richiesti
Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
- un’apposita comunicazione al MISE;
- la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario deve conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”. |
Cessione bene agevolato
Se il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
È prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 il credito d’imposta introdotto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in ricerca e sviluppo / transizione ecologica / innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
La misura del credito spettante e il limite massimo, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.
Attività agevolabili | Misura / limite credito d’imposta | |
previgente | nuovo | |
Attività di ricerca e sviluppo | 12% della base di calcolo
limite massimo € 3 milioni |
20% della base di calcolo
limite massimo € 4 milioni |
Attività di innovazione tecnologica | 6% della base di calcolo
limite massimo € 1,5 milioni |
10% della base di calcolo
limite massimo € 2 milioni |
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 | 10% della base di calcolo
limite massimo € 1,5 milioni |
15% della base di calcolo
limite massimo € 2 milioni |
Attività innovative di design e ideazione estetica (*) | 6% della base di calcolo,
limite massimo € 1,5 milioni |
10% della base di calcolo
limite massimo € 2 milioni |
(*) sono ora agevolabili anche le spese relative ai software
Il nuovo credito d’imposta spetta a prescindere dal “regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa” e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.
É inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.
È riconosciuto un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) sostenute fino al 31.12.2022. Il credito d’imposta spetta relativamente a:
- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:
- persone fisiche;
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare delle spese non può essere superiore:
- per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale.
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022. Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono definite con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni / servizi:
- fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.
Si rammenta che l’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, poi all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Ora il DL n. 183/2020 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria.
L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”.
È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.
Esterometro
È confermato che, per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “spesometro estero” / “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:
- entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:
- prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
- allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.
È confermato che dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).
É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica
È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.
Sanzioni mancata / errata trasmissione corrispettivi
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:
- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.
La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.
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La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.
Nel caso in cui:
- l’omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;
dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).
Sanzioni mancata emissione scontrini / ricevute fiscali
è ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:
- mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.
La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.
Sistemi evoluti di incasso
È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.
La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle Entrate di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.
Omessa installazione degli apparecchi
è prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.
è altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.
Sospensione licenza / attività
Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.
È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
è altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).