LA FINANZIARIA 2021 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

legge finanziaria 2024

MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.

Sanzioni mancata / errata trasmissione corrispettivi

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
  • memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

  • l’omessa / tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Sanzioni mancata emissione scontrini / ricevute fiscali

è ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:

  • mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
  • emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Sistemi evoluti di incasso

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle Entrate di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

Omessa installazione degli apparecchi

è prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

è altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

Sospensione licenza / attività

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

è altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

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