LA FINANZIARIA 2021 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

legge finanziaria 2024

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Esterometro

È confermato che, per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “spesometro estero” / “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

  • prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
  • allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
  • consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È confermato che dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica

È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

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