POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). I beni devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati:
Per gli investimenti in beni “generici” l’agevolazione spetta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi; per gli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B il beneficio spetta soltanto alle imprese. La spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali / assistenziali dei lavoratori. |
Va evidenziato che la nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nella Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti).
In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
Misura del credito d’imposta spettante
La misura del credito d’imposta è differenziata a seconda della tipologia del bene, come segue.
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | ||
Importo investimento | Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) | |
Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento
1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
|
Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% |
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni |
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B – Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
20%
Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 (sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza) |
Altri beni materiali e immateriali “generici” nuovi “Industria 4.0” Tabella A | |
Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) | |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021
(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
10%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile |
6% |
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)
per ciascun periodo Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni |
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Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
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ovvero
Adempimenti richiesti
Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario deve conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”. |
Cessione bene agevolato
Se il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
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