LA FINANZIARIA 2021 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

legge finanziaria 2024

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). I beni devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in beni generici” l’agevolazione spetta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi; per gli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B il beneficio spetta soltanto alle imprese.

La spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali / assistenziali dei lavoratori.

Va evidenziato che la nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nella Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti).

In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • specifici beni delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d’imposta spettante

La misura del credito d’imposta è differenziata a seconda della tipologia del bene, come segue.

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Importo investimento Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione)
Investimento

16.11.2020 – 31.12.2021

(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)

Investimento

1.1.2022 – 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

Fino a € 2.500.000 50% 40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 30% 20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 10% 10%
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B – Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione)
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

20%

Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

(sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)

Altri beni materiali e immateriali “generici” nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione)
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021

(o entro 30.6.2022 con acconto

di almeno 20% entro 31.12.2021)

Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto

di almeno 20% entro 31.12.2022)

10%

15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile

6%
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)

per ciascun periodo

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni

ll credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni generici

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti nei beni delle Tabelle A e B. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%).

Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

  • un’apposita comunicazione al MISE;
  • la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario deve conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

Cessione bene agevolato

Se il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

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