LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
L’art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Ora è confermato che:
Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).
La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020; |
Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.
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