LA FINANZIARIA 2021 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

legge finanziaria 2024

RAFFORZAMENTO PMI CREDITO D'IMPOSTA AUMENTI DI CAPITALE

L’art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Ora è confermato che:

  • la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale.

Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;
  • per l’accesso all’agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata / depositata, l’istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l’avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale.

Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.

Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.
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