LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Data sostenimento spese agevolabili e rateazione detrazione
Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:
Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5); |
nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.
Interventi agevolabili
Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:
Impianti solari fotovoltaici
Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Colonnine ricarica veicoli elettrici
Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:
considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Tipologia immobili oggetto di interventi agevolabili
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:
Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici
Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e di cui al DL n. 39/2009, per i quali il comma 4-ter dell’art. 119 in esame prevede l’aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:
Si rammenta che tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione.
Con l’introduzione del nuovo comma 4-quater all’art. 119, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:
spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Approvazione delibere condominiali
Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:
il comma 9-bis dell’art. 119, introdotto ad opera dell’art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Assicurazione rilascio attestazioni / asseverazioni
Con riferimento all’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell’art. 119 è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:
In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.
Pubblicità fruizione detrazione del 110%
Con l’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
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Sconto in fattura / cessione credito
Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.
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