RIAMMISSIONE DEI PAGAMENTI DELLA ROTTAMAZIONE SCADUTI AL 31.12.2024
12 Marzo 2025
Le fatture devono contenere tutti gli elementi utili per stabilire e comprovare il diritto alla detrazione IVA o al reverse charge: sentenza di Cassazione.
Al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la regolarità dell’operazione la fattura va emessa con tutti i dettagli a disposizione.
Non basta indicare genericamente i dati essenziali: è necessario indicare l’entità e la natura dei lavori, la data in cui sono stati effettuati e tutti gli elementi che consentono di valutare l’operazione.
Lo chiarisce la sentenza di Cassazione 3225/2025, in relazione a un caso di applicazione del reverse charge ritenuto scorretto da parte del Fisco.
REVERSE CHARGE IN FATTURA
Il reverse charge (inversione contabile) prevede che non si debba addebitare l’IVA in fattura perché l’imposta sul valore aggiunto è versata direttamente dal committente. Può essere applicato solo in specifici casi, fra cui le prestazioni di servizi e la prestazione di manodopera rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17 lett a. Dpr 633/72) e nei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti (art. 17 lett. a-ter Dpr 633/72)
FATTURE CON DETRAZIONE IVA
Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione IVA ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza della prestazioni alla propria attività d’impresa e, se l’Amministrazione lo ritenga necessario, anche ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta.
Quindi lo stesso principio, in relazione alla correttezza delle fatture, si applica anche alle fatture in cui viene esposta l’IVA, per determinare il diritto alla detrazione.