POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
Come noto, ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prevista la detrazione IRPEF che, per le spese sostenute fino al 31.12.2015, è fissata nella misura del 50%, con il tetto massimo di spesa di € 96.000 (ex art. 1, comma 47, Finanziaria 2015).
Tra detti interventi agevolati rientrano anche quelli riguardanti le parti comuni condominiali, oggetto della recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27.8.2015, n. 74/E.
Prima di evidenziare i principali chiarimenti contenuti in detta Risoluzione si rammenta che:
Come sopra accennato l’Agenzia delle Entrare nella recente Risoluzione n. 74/E è tornata ad evidenziare alcuni importanti aspetti riguardanti la detrazione IRPEF spettante per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di un “condominio minimo”.
In particolare, soffermandosi sulla documentazione relativa a dette spese (fatture e bonifici), come già nei chiarimenti forniti in passato (Circolari 24.2.98, n. 57 e 21.5.2014, n. 11/E), l’Agenzia ribadisce che:
“per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è subordinata, fin dall’entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame), alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell’amministratore o di uno dei condomini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale”.
In altre parole, se i lavori riguardano le parti comuni condominiali, sia le fatture relative alle spese sostenute che i bonifici con i quali le stesse sono pagate devono essere intestate al condominio e quindi sugli stessi deve essere riportato il codice fiscale di quest’ultimo.
Come sopra evidenziato, ai fini in esame non rileva in alcun modo la dimensione del condominio ed il numero dei condòmini (è sufficiente che l’immobile abbia più di un proprietario esclusivo).
Conseguentemente, anche in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi devono essere osservate le modalità espositive previste per le spese relative alle parti comuni condominiali.
Con riferimento alle ritenute da operare, l’Agenzia delle Entrate rammenta che, in tali casi, il condominio non opera le ritenute ordinariamente previste dagli artt. 25 e 25-ter, DPR n. 600/73. Sulle somme in esame, infatti, va applicata soltanto la ritenuta da parte della banca / Poste all’atto dell’accreditamento dei bonifici riportanti gli estremi per poter fruire delle detrazioni d’imposta. A prescindere quindi dal soggetto che effettua il versamento (condominio ovvero singolo condòmino), l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto non cambia.
Si ritiene che tali chiarimenti, ancorché l’Agenzia non ne faccia menzione, possano essere riferiti anche alla fruizione della detrazione del 65% (fino al 31.12.2015) prevista per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica.
Di particolare interesse risulta la seconda parte della Risoluzione n. 74/E in esame, nella quale l’Agenzia specifica le modalità con le quali è possibile “sanare” la situazione in cui, a fronte di spese riguardanti le parti comuni di un “condominio minimo” (nel caso di specie un immobile con 3 appartamenti, ciascuno di proprietà esclusiva di 3 fratelli), le stesse sono state ripartite proporzionalmente tra i proprietari e la relativa documentazione (fatture e bonifici) risulta intestata ai singoli soggetti interessati, che hanno poi indicato la spesa sostenuta nella propria dichiarazione dei redditi per poter fruire della detrazione IRPEF.
Considerato che, come sopra evidenziato, tale modalità operativa è da considerarsi non corretta, l’Agenzia delle Entrate precisa che per accedere alla detrazione è necessario provvedere all’assolvimento degli adempimenti di seguito elencati:
In assenza di un amministratore (non obbligatorio fino a 8 condòmini), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali identificativi dell’immobile condominiale;
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate si riferisce a spese sostenute nel 2014 e detti adempimenti devono essere effettuati entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Pertanto, l’Agenzia specifica che se il contribuente:
Si ritiene che l’iter sopra illustrato sia applicabile anche per regolarizzare, entro il termine “ordinario” di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, le spese sostenute nel 2015 per interventi sulle parti comuni, con fatture e bonifici intestati ai singoli proprietari / condòmini, che ai fini della detrazione IRPEF dovranno essere indicate nel mod. 730 / UNICO 2016 PF.
Fonte: Agenzia delle Entrate – Risoluzione.
Ancora non si riesce a capire perchè questa risoluzione consente di sanare solo le spese sostenute nel 2014.
E chi ha fatto i lavori nel 2013,2012,2011…… perchè dovrebbero essere esclusi dal recupero???
Difficile da comprendere!!!
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