LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
In premessa si fa presente che possono accedere alla contabilità semplificata le imprese (individuali o società di persone) che in un anno intero, non abbiano superato i seguenti ricavi:
– 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto vendita di beni.
Le imprese o società di persone neocostituite, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti sopra indicati, possono, per il 1° anno, utilizzare il regime di contabilità semplificata.
Ebbene, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, la determinazione del reddito e dell’IRAP dovrà avvenire secondo il criterio della cassa (o in alternativa, per opzione triennale, di registrazione) e non più in base al criterio della competenza temporale.
In considerazione della piena operatività della disposizione dal 1° gennaio 2017, per quanto la norma primaria preveda l’adozione di un decreto ministeriale attuativo, si rende necessario iniziare ad analizzarne i contenuti.
L’imputazione dei ricavi e delle spese al periodo d’imposta deve essere effettuata in considerazione del momento di:
Resta ferma la rilevanza fiscale con le regole già conosciute degli ammortamenti dei beni strumentali e dei beni immateriali, dei (presumibilmente) canoni di leasing, delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali, dell’accantonamento del TFR dipendenti e altri accantonamenti deducibili (esempio, indennità fine mandato amministratore). Ciò è incontrovertibile.
Mentre un aspetto che dovrà essere chiarito è se la rilevanza dei pagamenti resti limitata alle fatture d’acquisto relative ad acquisti di beni oggetto di rivendita mentre per tutti gli altri costi e spese sostenuti per l’attività (stipendi, contributi, etc.) resti il criterio di competenza. La norma si presta ad una duplice lettura con soluzioni assolutamente antitetiche.
Ciò detto, è comprensibile come tale criterio comporti un oggettivo aggravio contabile sia per lo scrivente studio sia per il diretto interessato, poiché richiede da parte di quest’ultimo la compilazione di una prima nota incassi/pagamenti da far pervenire periodicamente allo scrivente che dovrà poi essere contabilizzata in un registro aggiuntivo rispetto a quelli attuali ossia il registro incassi e pagamenti (o, in alternativa evidenziando analiticamente gli incassi/pagamenti nel registro IVA integrato a tal fine).
SCARICA LA PRIMA NOTA CASSA IN EXCELSi tratta di un criterio alternativo (per la maggior parte vantaggioso), da adottarsi se lo si ritiene interessante, mediante apposita opzione triennale rinnovabile.
In particolare, la rilevanza fiscale dei ricavi e dei costi avviene sulla base della data di registrazione nei libri IVA del relativo documento di ricavo/costo e non in base al loro incasso/pagamento.
Più precisamente, con l’opzione triennale si assume che:
Anche in questo caso dovrà essere chiarito se la rilevanza delle registrazioni resti limitata alle fatture d’acquisto relative a acquisti di beni oggetto di rivendita mentre per tutti gli altri costi e spese sostenuti per l’attività (stipendi, contributi, etc.) resti il criterio di competenza. Come già detto la norma si presta ad una duplice lettura con soluzioni assolutamente antitetiche.
Ad ogni modo, in questo regime il vantaggio consiste nel poter modulare (entro certi limiti) il reddito dell’anno registrando/non registrando taluni documenti.
È da sottolinearsi, infatti, che:
Quindi, se il soggetto nel corso dell’anno ha prodotto un reddito d’impresa notevolmente basso ed ha sostenuto oneri deducibili rilevanti (spese di ristrutturazione immobili, spese mediche, polizze assicurative, contributi INPS artigiani/commercianti) che superano il reddito d’impresa dichiarato, si ha come conseguenza che non tutti i predetti oneri potrebbero dedursi per mancanza di capienza con il reddito.
In questo caso si può “spostare” la registrazione di qualche fattura d’acquisto all’anno successivo e alzare così il reddito dell’anno precedente in modo che sia capiente rispetto agli oneri deducibili dell’anno. La predetta fattura di costo spostata all’anno successivo sarà ovviamente deducibile, appunto, nell’anno successivo.
Tale criterio contabile non presenta sostanziali aggravi dal punto di vista amministrativo se non quello, eventualmente, di effettuare a fine anno una ricognizione della situazione fiscale allo scopo di adottare la miglior politica di pianificazione fiscale.
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