Sanzioni alleggerite in tema di IVA e Reverse charge: il decreto legislativo sulle sanzioni penali e amministrative dal Consiglio dei Ministri in secondo esame preliminare riscrive la disciplina sanzionatoria del meccanismo dell’inversione contabile, con riferimento ai criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione
IVA
Più in particolare, nel caso in cui ometta di assolvere l’IVA nelle operazioni per le quali è debitore dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, il committente o cessionario sarà soggetto alla sanzione proporzionale solo per l’imposta che non avrebbe potuto detrarre. Se non vi è alcuna imposta dovuta la sanzione è fissa e va da 500 euro a 20 mila euro.
Nessuna sanzione proporzionale sarà inoltre applicata nel caso i cui l’IVA venga assolta dal soggetto sbagliato: così come in caso di operazioni sottoposte alla regola ordinaria, la sanzione applicata va da 250 euro a 10 mila euro, a patto che l’irregolarità non sia finalizzata alla frode o all’evasione. L’imposta si considera comunque assolta e detraibile.
In caso di omesso versamento dell’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative. Sanzioni più leggere anche in caso di errori nei versamenti di tributi:
- nel caso in cui si regolarizzi la propria posizione entro 15 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione applicata è pari all’1% per ogni giorno di ritardo, fatte salve le ulteriori riduzioni da ravvedimento operoso;
- se l’adempimento viene regolarizzato entro 90 giorni dalla scadenza prevista originariamente la sanzione applicata è pari al 15% dell’importo pagato in ritardo.
Alleggerite infine le sanzioni pecuniarie previste in materia di imposte dirette.
Fonte Consiglio dei Ministri.