LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Sanzioni alleggerite in tema di IVA e Reverse charge: il decreto legislativo sulle sanzioni penali e amministrative dal Consiglio dei Ministri in secondo esame preliminare riscrive la disciplina sanzionatoria del meccanismo dell’inversione contabile, con riferimento ai criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione
Più in particolare, nel caso in cui ometta di assolvere l’IVA nelle operazioni per le quali è debitore dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, il committente o cessionario sarà soggetto alla sanzione proporzionale solo per l’imposta che non avrebbe potuto detrarre. Se non vi è alcuna imposta dovuta la sanzione è fissa e va da 500 euro a 20 mila euro.
Nessuna sanzione proporzionale sarà inoltre applicata nel caso i cui l’IVA venga assolta dal soggetto sbagliato: così come in caso di operazioni sottoposte alla regola ordinaria, la sanzione applicata va da 250 euro a 10 mila euro, a patto che l’irregolarità non sia finalizzata alla frode o all’evasione. L’imposta si considera comunque assolta e detraibile.
In caso di omesso versamento dell’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative. Sanzioni più leggere anche in caso di errori nei versamenti di tributi:
Alleggerite infine le sanzioni pecuniarie previste in materia di imposte dirette.
Fonte Consiglio dei Ministri.
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