LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale o prima casa possono essere portati in detrazione del 19% Irpef nel 730 o nella dichiarazione dei redditi modello Unico a patto che siano riferiti all’acquisto dell’abitazione principale del soggetto o di un familiare con le modalità ed i limiti fissati dal legislatore fiscale.
Vediamo in dettaglio i casi in cui spetta tale detrazione distinguendo le diverse casistiche e i risparmi di imposta relativi.
La stipula di un mutuo ipotecario per acquistare l’abitazione principale, propria o di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), permette di detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione, pagati presso il proprio istituto di credito.
L’importo massimo detraibile è pari a 4.000 euro ed esso viene ripartito tra tutti gli intestatari del mutuo. Pertanto, la detrazione fiscale massima ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi è pari a 760 euro.
La detrazione spetta nel caso in cui il soggetto sia intestatario del mutuo e proprietario dell’abitazione e l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Il mancato utilizzo dell’immobile come abitazione principale determina, quindi, la decadenza dai benefici. La decadenza non si applica nel caso di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che l’immobile non venga locato. La detrazione non spetta, invece, all’usufruttuario, in quanto non acquista l’immobile, ma acquisisce un diritto reale di godimento.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
Gli interessi passivi sui mutui sono detraibili in proporzione al costo dell’abitazione. In particolare, nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare della somma del valore dell’immobile che è stato indicato nel rogito, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori.
Gli interessi passivi risultano detraibili in base al rapporto tra:
– il costo di acquisto dell’immobile;
– il capitale preso a mutuo.
Pertanto, se l’ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione utilizzando la seguente formula:
(costo acquisto dell’immobile + oneri accessori) x interessi passivi pagati
capitale erogato a titolo di mutuo
Nel caso particolare di un mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente, sempre che tali mutui non siano stati erogati in conto capitale.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra queste vi sono ad esempio:
Le spese notarili includono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente (per esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca).
Sono detraibili nella misura del 19% gli interessi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari, stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili.
Per i mutui stipulati fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992, la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio la locazione dell’immobile).
Gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione e/o ristrutturazione dell’abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 2.582,28 euro per ciascun anno di imposta.
La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive.
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
Grazie per questo ottimo articolo, amo questo sito! Era da un po che
vi leggevo ma questo articolo era fantastico non potevo non commentare :).
buonasera cio che non capisco (almeno per me)perche i mutui commerciali o meglio per l’acqauisto di un negozio non sono detraibili (per persona fisica).Mi spiego meglio io ho acquistato un negozio da questo negozio prendo un fitto e con questo fitto pago il mutuo ,fin qui tutto bene, ma poi devo pagare le tasse su un reddito che mi passa solo di mano che a me non rimane per via del mutuo ,ma in netta contraddizione mi ritrovo a pagare tasse su una somma che non percepisco.ma!!!