LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il verificarsi di un infortunio sul lavoro fa nascere, in capo al lavoratore e all’azienda, una serie di obblighi.
Da parte sua, il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.
Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la perdita del diritto per il lavoratore all’indennità economica per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.
Il lavoratore è anche tenuto a fornire al datore di lavoro gli estremi del certificato di infortunio rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza.
Nello specifico, deve fornire:
A differenza di quanto previsto per la malattia, durante l’assenza per infortunio, il lavoratore non è tenuto al rispetto di alcuna fascia oraria di reperibilità.
Per quanto riguarda il datore, il verificarsi di un infortunio sul lavoro impone l’assolvimento di puntuali obblighi.
Quest’ultimo è tenuto a dare notizia, tramite l’invio dell’apposita denuncia, all’INAIL entro due giorni da quando ne ha avuto notizia (comunicazione, da parte del lavoratore, degli estremi del certificato) degli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni.
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione degli estremi relativi all’ulteriore certificazione medica che accerta la mancata guarigione.
In caso di infortunio che determini il decesso del lavoratore, ovvero metta in pericolo di vita lo stesso, la denuncia deve essere, invece, effettuata entro 24 ore dall’evento.
Dal 22 marzo 2016, qualunque medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato è obbligato a trasmettere il relativo certificato all’INAIL, in via telematica.
Pertanto, il datore di lavoro, dalla stessa data, è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico anche in via suppletiva.
Il datore può, accedendo al sito internet dell’INAIL, consultare i certificati medici trasmessi per via telematica dal medico e riferiti ai propri dipendenti.
Per quanto riguarda le comunicazioni, occorre evidenziare che, dal prossimo 12 aprile 2017, sarebbe dovuto entrare in vigore l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Si tratta degli infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro in quanto, non superando i 3 giorni di durata, non fanno scattare l’intervento dell’INAIL.
Tuttavia, con l’emanazione del Decreto “Milleproroghe”, la decorrenza del predetto obbligo è stata posticipata al 12 ottobre 2017.
Per quanto concerne l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, dal 22 marzo 2016, il datore di lavoro non è più tenuto ad assolverlo mediante l’invio di una specifica denuncia, ulteriore rispetto a quella inviata all’Istituto assicuratore.
Per il datore di lavoro, soggetto agli obblighi assicurativi INAIL, l’adempimento in esame è assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio con modalità telematica. Sarà onere dell’INAIL mettere a disposizione i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.
Si ricorda, infine, che a decorrere dal 24 dicembre 2015, è stato abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni sul quale andavano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportassero un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
A fronte dell’abolizione del registro infortuni per offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, è stato istituito, sul sito internet dell’INAIL, un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni” accessibile anche ai datori di lavoro, eventuali soggetti delegati e agli intermediari abilitati, in relazione agli eventi dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015.
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