Ascom Se.Ter.Vit. – Studio Commerciale Viterbo – Contabilità e Servizi Fiscali Integrati

INCOGNITA REVERSE-CHARGE SUGLI APPALTI

reverse-charge impianti pulizia edilizia

I criteri per orientarsi senza le istruzioni puntuali su operazioni escluse e incluse

Sono entrate in vigore il 1° gennaio scorso le nuove ipotesi reverse charge sui servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relativi ad edifici utilizzati nell’ambito delle attività commerciali svolte dagli enti pubblici.

In proposito, occorre far riferimento all’effettuazione delle operazioni, e dunque al primo a verificarsi tra i due momenti previsti dall’articolo 6 del decreto Iva, quello dell’emissione della fattura e quello del pagamento. Ne deriva che, ad esempio, tutte le fatture per servizi di pulizia di un asilo nido emesse a partire dal 2015 restano assoggettate al regime di reverse charge.

Il reverse charge è un meccanismo in base al quale il debito di Iva scaturente da una operazione resta a carico non del fornitore (come normalmente avviene), ma dell’acquirente. Rispetto alla fattura del fornitore, che non contiene più l’Iva, il cliente deve dunque: integrare la fattura, con l’indicazione dell’aliquota applicabile e dell’imposta; annotare la fattura in un registro Iva a debito e tenere conto del relativo debito cumulato in sede di liquidazione periodica; indicare nel quadro VJ della dichiarazione annuale Iva il valore dell’imponibile e dell’Iva relativi agli acquisti in reverse charge. Una volta integrata, e rilevata nel registro Iva a debito, la fattura in reverse charge va poi regolarmente annotata come una normale fattura d’acquisto, con conseguente detrazione dell’Iva.

Come le precedenti, anche le nuove ipotesi di reverse charge riguardano solo i contratti d’opera o l’appalto, non quelli di compravendita. Ciò posto, i problemi ad oggi più rilevanti riguardano la concreta individuazione delle fattispecie da assoggettare a reverse. In mancanza di istruzioni ministeriali, indicazioni di dettaglio su ciò che costituisce pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici sono contenute nelle tabelle Ateco che tuttavia propongono indicazioni parziali, da utilizzare con cautela. Rispetto alle tabelle, occorre ad esempio prendere in considerazione i soli interventi relativi a edifici, e non anche quelli relativi ad altri immobili – quali i terreni.

Resta poi da chiarire il caso delle manutenzioni: tra i servizi qualificabili come installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori, le tabelle ricomprendono le prestazioni di manutenzione degli impianti, le quali non sono tuttavia menzionate dall’articolo 17 tra quelli da assoggettare a reverse charge. Nel dubbio, meglio escludere da reverse le manutenzioni.

Ulteriori problemi si pongono poi quando un contratto d’appalto comprende sia prestazioni assoggettate a reverse charge sia prestazioni escluse. La casistica è ampia: è frequente che uno stesso progetto/contratto riguardi prestazioni di demolizione di un edificio (soggette a reverse charge), seguite dalla realizzazione di una nuova opera (esclusa), così come è frequente che la costruzione di un fabbricato (esclusa) sia accompagnata da lavori di tinteggiatura (soggetti). Si tratta, in questo contesto, di capire se si è in presenza di un’unica prestazione oppure di due (o più) prestazioni (da considerare, se del caso, in modo distinto ai fini del reverse charge).

A livello generale, la Corte di Giustizia ha sistematicamente ribadito che ciascuna prestazione va normalmente considerata come autonoma ed indipendente. Ha peraltro aggiunto che prestazioni formalmente autonome (che potrebbero essere fornite separatamente, e dare così luogo ad una distinta applicazione dell’Iva) devono essere considerate come un’unica prestazione quando non sono indipendenti, come avviene nel caso in cui due o più interventi del fornitore sono connessi a tal punto da formare – oggettivamente – una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa. Per questa via le ipotesi di cui sopra potrebbero essere ricondotte a una unica, e prevalente attività di costruzione. In altri casi, come quelli in cui prestazioni di refezione o di gestione di un nido sono accompagnate dai servizi di pulizia dei locali, si potrebbero invece individuare più prestazioni distinte, ma caratterizzate dal fatto che le pulizie risultano accessorie alla prestazione principale.

da “Il sole 24 ore” del 09 febbraio 2015

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