LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il 18 dicembre p.v. scade il termine per versare il saldo IMU (l’imposta sulle cd. seconde case oppure anche sulle abitazioni principali, se rientranti nelle categorie A/1, A/8, A/9) e TASI (tributo relativo alle spese per i servizi indivisibili come l’illuminazione o la manutenzione delle strade).
Ecco le indicazioni per il versamento della seconda rata a saldo.
Si ricorda che sono esenti IMU le seguenti tipologie di immobili:
Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente “.
Si fa notare che le aliquote 2017 non possono essere aumentate rispetto a quelle applicate nel 2015. Quindi, le delibere possono eventualmente prevede condizioni più vantaggiose, non dei rincari (la stessa regola valeva anche nel 2016, ed è stata confermata).
Se la delibera è stata approvata successivamente al 31 marzo 2017 non è applicabile, valgono quindi le aliquote 2016. Fanno eccezioni solo particolari casi (ad esempio, il dissesto finanziario del Comune). Stesso discorso per la pubblicazione sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre: se la data è successiva, si applica l’aliquota 2016.
In merito al calcolo dell’imposta, si ricorda che la base imponibile sarà data dal valore catastale rivalutato del 5% e tale dato andrà moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda della tipologia dell’immobile (ad esempio, per i fabbricati abitativi il coefficiente è 160 e per gli uffici 80).
Alla base imponibile andrà applicata l’aliquota del proprio Comune, che è diversa per IMU e TASI. L’importo così calcolato va poi rapportato alle quote e ai mesi di possesso dell’immobile (sono sufficienti 15 giorni di possesso dell’immobile nel singolo mese affinché tale mese venga considerato per intero ai fini dell’imposta); l’imposta annua così calcolata va poi suddivisa tra l’acconto da versare a giugno e il saldo da versare in dicembre.
Il versamento (da effettuare con il modello F24) dell’imposta NON è dovuto se l’importo NON SUPERA I 12 EURO.
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