IL TRAMONTO DEGLI STUDI DI SETTORE – NASCONO GLI INDICI DI AFFIDABILITA’

ISA

A decorrere dal 2017 gli “studi di settore” saranno gradualmente sostituti dagli “indici di affidabilità fiscale”, nuova metodologia di controllo fiscale che si applica alle imprese e ai professionisti.

Con provvedimento PROT. 191552 del 22/09/2017, sono state individuate le attività economiche che nel 2017 abbandoneranno gli studi di settore per applicare gli indici di affidabilità. Le disposizioni relative ai parametri e agli studi di settore continuano ad applicarsi alle attività per le quali gli indici di affidabilità non risultano approvati. Per vedere se la sua attività rientra nell’applicazione degli indici ISA già per il 2017 consulti il Provvedimento 191552 del 22/09/2017.

COME SONO COSTRUITI GLI INDICI DI AFFIDABILITÀ

Gli indici di affidabilità sono elaborati in base:

  • ai dati acquisiti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti, dall’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’INPS, l’INAIL e la G.d.F., nonché da altre fonti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria;
  • agli elementi che i contribuenti dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi.

Dunque prepariamoci a dover continuare a fornire nell’ambito del Modello Redditi una serie di elementi che verranno richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

QUANDO GLI INDICI NON SI APPLICANO

Similmente alle cause di esclusione degli studi di settore, gli indici non si applicano:

  • ai periodi d’imposta di inizio o di cessazione dell’attività;
  • nei periodi di non normale svolgimento dell’attività;
  • se vengono dichiarati ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito da un atteso decreto del MEF di approvazione;
  • nelle ulteriori ipotesi che potranno essere individuate SEMPRE con decreto del MEF.

CONGRUIZZAZIONE AGLI INDICI SENZA SANZIONI E INTERESSI

Il criterio di applicazione degli indici è simile a quello degli studi di settore.

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità (da 1 a 10), in dichiarazione dei redditi potranno essere indicati ulteriori componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, che non risultano dalle scritture contabili.

Tali componenti positivi rileveranno anche ai fini IRAP e IVA.

Il tutto senza dovere sanzioni o interessi se il versamento delle relative imposte è effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (è possibile quindi anche il pagamento rateale delle somme dovute a seguito dell’adeguamento, così come avviene ordinariamente per le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi).

I PREMI PER I SOGGETTI AFFIDABILI

Come detto, gli indici esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente su una scala da 1 a 10. L’amministrazione finanziaria dovrebbe mettere a disposizione un apposito software che consenta, già in corso d’anno e senza attendere la predisposizione della dichiarazione dei redditi, il grado di affidabilità del singolo contribuente. Al momento tale software non è disponibile.

La logica degli indici è opposta rispetto a quella degli studi:

  • Studio non congruo – conseguentemente sono inserito in lista selettiva per probabile accertamento;
  • Affidabile agli indicatori – conseguentemente godo di un regime premiale. Questo non significa, ovviamente, che se si è affidabili si sia esenti da verifica fiscale.

In relazione all’applicazione degli indici di affidabilità, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, saranno riconosciuti – con una graduazione dei benefici premiali che sarà stabilita con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – i seguenti benefici:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    • 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
    • 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della n. 724/1994 e dalla disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 del D.L. n. 138/2011;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972;
  • anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (cd. redditometro applicabile alle persone fisiche) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 191552 del 22/09/2017.

 

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