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IL SOCIO UNICO DI SRL RISPONDE DELLE SANZIONI FISCALI DELLA SOCIETÀ

responsabilita'-socio-srl

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Con due ordinanze (la n. 12334 e la n. 12335. entrambe del 9 maggio 2019) la Corte di Cassazione ha stabilito che il socio unico della S.r.l. della quale è anche amministratore unico, risponde delle sanzioni per irregolarità fiscali commesse dalla società.

Dunque, nonostante la società sia dotata di autonoma personalità giuridica, risultando il socio unico l’autore materiale delle violazioni, egli è tenuto al pagamento delle sanzioni tributarie. Resta fermo che l’imposta evasa è di esclusiva pertinenza della società.

Tutto ciò in quanto, nonostante l’art. 7 del D.Lgs. n. 269/2003, preveda espressamente che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, secondo la Suprema Corte di Cassazione è corretta la notifica effettuata dall’Agenzia delle entrate al socio unico e rappresentante legale “in proprio” quale autore delle violazioni, seppure limitatamente alle sanzioni.

Va aggiunto che sempre la Cassazione (le Sentenze sul punto sono talmente tante e univoche che non occorre riportarle) ha stabilito che quando la S.r.l. è a ristretta base societaria (pochi soci meglio se famigliari) si presume che il reddito evaso sia stato incassato dai soci con conseguente accertamento a loro carico a guisa di utile distribuito è non dichiarato dai soci medesimi.

Tornando alla responsabilità del socio unico per le sanzioni della S.r.l., è bene precisare che il principio enunciato dalla cassazione non riguarda le sanzioni per imposte regolarmente dichiarate ma non versate, bensì fa riferimento alle imposte non versate derivanti da evasione fiscale, nel presupposto che dell’evasione fiscale che si è tradotta in un risparmio d’imposta ne ha beneficiato il socio unico e unico amministratore.

È bene ulteriormente precisare che l’evasione fiscale è cosa diversa da errore fiscale che pure può aver comportato un minor pagamento d’imposta da parte della società. Ai fini che ci occupano l’evasione fiscale è quel comportamento che ha comportato un vantaggio direttamente al socio che ha incassato somme che sono di pertinenza della società.

A sostegno della propria decisione, la Corte sottolinea come in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio (mutuato dal diritto penale) della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione.  È certamente vero che l’art.7 del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella Legge 326 del 2003 (richiamato dal contribuente a propria difesa) ha stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, tuttavia, tale norma presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica.

Solo in questo caso, la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisce l’autore materiale della violazione ma è posta in via esclusiva a carico della società quale effettiva beneficiaria delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore.

Viceversa, se risulta che il rappresentante legale o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.

A tale principio si è attenuto il giudice di appello, il quale, con accertamento in fatto ha rilevato che

“la quasi totalità degli acquirenti di immobili avevano evidenziato di avere effettuato pagamenti superiori a quelli dichiarati, non a favore della società venditrice G.D Costruzioni s.r.l. ma a favore di D.M.A. …il quale incassava parte delle somme scaturenti dalla vendita degli appartamenti invece di farli incassare dalla Società”.

Dunque, ogni qual volta la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex art. 7, D.L. n. 269 del 2003, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio.

Va detto che già la Cassazione con Sentenza n. 28331/2018 aveva sottolineato come in caso di artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate “nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, allo stesso tempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica”.

Va ulteriormente fatto presente, per completezza, che la Cassazione con Sentenza n. 592472017 ha ritenuto che la responsabilità per le sanzioni si applica anche all’amministratore di fatto (cd. occulto) posto che

ove sia dimostrato che la persona giuridica (nella specie, società di capitali) sia stata costituita artificiosamente, a fini illeciti, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, allo stesso tempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica “(conforme Cassazione 19175/2013).

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