LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Come noto, ai sensi dell’art. 1, commi da 639 a 641, Finanziaria 2014, chiunque possieda / detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto al versamento della TARI (tassa sui rifiuti).
Va evidenziato che:
Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/99 e pertanto la tariffa:
Relativamente alla TARI dovuta per le utenze domestiche, recentemente il MEF, con la Circolare 20.11.2017, n. 1/DF che “riprende”, di fatto, il contenuto della risposta all’Interrogazione parlamentare 18.10.2017, n. 5-10764, ha fornito chiarimenti a seguito “della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile”.
Per le utenze domestiche:
Come chiarito dal MEF nella citata Circolare n. 1/DF, ai fini TARI risulta applicabile quanto previsto dall’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione della TARES, in base al quale “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti”.
Di conseguenza:
Con particolare riferimento alle pertinenze dell’abitazione, la quota variabile, come precisato nella Circolare n. 1/DF in esame, va computata “una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica”.
Infatti, “un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.
Al fine di evidenziare tale “distorsione”, il MEF propone il seguente esempio.
Esempio 1 Si ipotizzino 2 nuclei familiari, composti da 3 persone, che presentano la seguente situazione.
Nucleo A) à abitazione di 100 mq
Nucleo B) à appartamento di 80 mq e cantina di 20 mq
Qualora la parte fissa della TARI sia pari a € 1,10 al mq e la parte variabile pari a € 163,27, la tariffa risulterebbe così determinata.
Nucleo familiare A)
Mq | Quota fissa | Quota variabile | TARI | ||||
100 | € 1,10 x 100 mq = € 110 | € 163,27 | € | 110 | + € 163,27 = € 273,27 | ||
Nucleo familiare B) | |||||||
Mq | Quota fissa | Quota variabile | TARI | ||||
80 | € 1,10 x 80 mq = | € 88 | € 163,27 | € | 88 | + € 163,27 = € 251,27 | |
20 | € 1,10 x 20 mq = | € 22 | € 163,27 | € | 22 | + € 163,27 = € 185,27 | |
Totale | € 436,54 |
Considerando la parte variabile sia per l’abitazione che per la pertinenza, la TARI risulterebbe di ammontare più elevato rispetto al caso in cui non siano presenti pertinenze.
Secondo il MEF, “tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico – giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni”.
In definitiva, come evidenziato nella citata Interrogazione parlamentare n. 5-10764, “la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze”.
Di conseguenza, con riguardo all’esempio 1, la corretta determinazione della TARI va effettuata come segue.
Esempio 2 Con riferimento al nucleo familiare B), la TARI va cosi determinata.
Nucleo familiare B)
Mq | Quota fissa | Quota variabile | TARI | |
80 + 20 = 100 | € 1,10 x 100 mq = € 110 | € 163,27 | € 110 + € 163,27 = € 273,27 |
Di fatto, la TARI dovuta risulta di importo pari a quello del nucleo familiare A).
I soggetti che riscontrano l’errata determinazione della quota variabile della TARI, possono richiedere il relativo rimborso (tramite raccomandata A.R. / PEC / consegna diretta):
Il rimborso non può essere richiesto:
Come bisogna comportarsi nel caso in cui un Comune classifica le pertinenze dell’abitazione principale come “utenze non domestiche” e come tale applica nel calcolo della TARI sia la quota fissa (che è completamente diversa da quella applicata sull’abitazione principale) che la quota variabile (anch’essa diversa da quella applicata sull’abitazione principale)?