IL RIMBORSO TARI (TASSA RIFIUTI) PER LA QUOTA VARIABILE IN PRESENZA DI PERTINENZE

RIMBORSO-TARI-MODELLO-ISTANZA

Come noto, ai sensi dell’art. 1, commi da 639 a 641, Finanziaria 2014, chiunque possieda / detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto al versamento della TARI (tassa sui rifiuti).

Va evidenziato che:

  • sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre, come evidenziato dal MEF nella Risoluzione 9.12.2014, n. 2/DF, per gli immobili in cui è svolta attività industriale / artigianale produttiva di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, sono esclusi da TASI i magazzini intermedi di produzione e i locali adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti nonché le aree scoperte che danno luogo alla produzione di detti rifiuti, qualora asservite al ciclo produttivo, a condizione che lo smaltimento dei rifiuti sia effettuato in conformità alla relativa normativa;
  • in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/99 e pertanto la tariffa:

  • è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
  • è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Relativamente alla TARI dovuta per le utenze domestiche, recentemente il MEF, con la Circolare 20.11.2017, n. 1/DF che “riprende”, di fatto, il contenuto della risposta all’Interrogazione parlamentare 18.10.2017, n. 5-10764, ha fornito chiarimenti a seguito “della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile”.

TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche:

  • la quota fissa della tariffa, da attribuire alla singola utenza, è determinata tenendo conto della superficie e della composizione del nucleo familiare;
  • la quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Qualora non risulti possibile misurare i rifiuti per singola utenza, la quota variabile è determinata applicando un coefficiente di adattamento.

Come chiarito dal MEF nella citata Circolare n. 1/DF, ai fini TARI risulta applicabile quanto previsto dall’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione della TARES, in base al quale “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti”.

Di conseguenza:

  • la quota fissa va individuata moltiplicando la somma della superficie dell’alloggio e delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero di occupanti;
  • la quota variabileè costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa”.

Con particolare riferimento alle pertinenze dell’abitazione, la quota variabile, come precisato nella Circolare n. 1/DF in esame, va computata “una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica”.

Infatti, “un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.

Al fine di evidenziare tale “distorsione”, il MEF propone il seguente esempio.

Esempio 1   Si ipotizzino 2 nuclei familiari, composti da 3 persone, che presentano la seguente situazione.

Nucleo A) à abitazione di 100 mq

Nucleo B) à appartamento di 80 mq e cantina di 20 mq

Qualora la parte fissa della TARI sia pari a € 1,10 al mq e la parte variabile pari a € 163,27, la tariffa risulterebbe così determinata.

Nucleo familiare A)

Mq Quota fissa Quota variabile TARI
100 € 1,10 x 100 mq = € 110 € 163,27 110 + € 163,27 = 273,27
Nucleo familiare B)
Mq Quota fissa Quota variabile TARI
80 € 1,10 x 80 mq = €  88 € 163,27 88 + € 163,27 = € 251,27
20 € 1,10 x 20 mq = €  22 € 163,27 22 + € 163,27 = € 185,27
Totale € 436,54

Considerando la parte variabile sia per l’abitazione che per la pertinenza, la TARI risulterebbe di ammontare più elevato rispetto al caso in cui non siano presenti pertinenze.

Secondo il MEF, “tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico – giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni”.

In definitiva, come evidenziato nella citata Interrogazione parlamentare n. 5-10764, “la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze”.

Di conseguenza, con riguardo all’esempio 1, la corretta determinazione della TARI va effettuata come segue.

Esempio 2     Con riferimento al nucleo familiare B), la TARI va cosi determinata.

Nucleo familiare B)

Mq Quota fissa Quota variabile TARI
80 + 20 = 100 € 1,10 x 100 mq = € 110 € 163,27 € 110 + € 163,27 = 273,27

Di fatto, la TARI dovuta risulta di importo pari a quello del nucleo familiare A).

RICHIESTA DI RIMBORSO

I soggetti che riscontrano l’errata determinazione della quota variabile della TARI, possono richiedere il relativo rimborso (tramite raccomandata A.R. / PEC / consegna diretta):

  • a decorrere dal 2014 (primo anno di applicazione della TARI);
  • entro 5 anni dal giorno di versamento;
  • senza “particolari formalità”, riportando i dati necessari all’identificazione del contribuente e della pertinenza per la quale la TARI risulta erroneamente determinata, l’importo versato e quello chiesto a rimborso.

Il rimborso non può essere richiesto:

  • relativamente alla TARSU in quanto, come specificato dal MEF nella citata Circolare n. 1/DF, “è governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione … in quota fissa e variabile”;
  • qualora il Comune, realizzando un sistema puntuale di misurazione della quantità di rifiuti, abbia introdotto in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva.

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Un Commento a IL RIMBORSO TARI (TASSA RIFIUTI) PER LA QUOTA VARIABILE IN PRESENZA DI PERTINENZE

  1. Damiano ha detto:

    Come bisogna comportarsi nel caso in cui un Comune classifica le pertinenze dell’abitazione principale come “utenze non domestiche” e come tale applica nel calcolo della TARI sia la quota fissa (che è completamente diversa da quella applicata sull’abitazione principale) che la quota variabile (anch’essa diversa da quella applicata sull’abitazione principale)?

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