IL REGIME FORFETTARIO DAL 2017

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SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ NEL 2017

In caso di inizio dell’attività, come previsto dal citato comma 56, è possibile

avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”.

I soggetti che iniziano l’attività nel 2017:

  • in possesso dei requisiti di “novità” possono applicare il regime “start up” fino al 2021 con applicazione dell’aliquota ridotta del 5%;
  • privi dei requisiti di “novità” possono applicare il regime forfetario.

Tali soggetti indicano il codice “2” nella casella contenuta nella Sezione “Regimi fiscali agevolati” del mod. AA9/12.

 

 

L’Agenzia nella citata Circolare n. 10/E evidenzia che:

  • tale comunicazione non ha valore di opzione in quanto il regime forfetario è un regime naturale; la stessa è richiesta esclusivamente ai fini anagrafici.
    L’omessa indicazione dell’intenzione di adottare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime; alla violazione è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97;
  • per i contribuenti già in attività, non è prevista alcuna comunicazione (preventiva / successiva) in quanto in caso di sussistenza dei requisiti, come sopra accennato, il regime forfetario è un regime naturale.

In mancanza dei requisiti i soggetti in esame applicano il regime ordinario.

Si rammenta che:

  • il possesso delle condizioni di accesso al regime forfetario ex art. 1, comma 54, Finanziaria 2015;
  • l’assenza delle predette cause di esclusione ex art. 1, comma 57, Finanziaria 2015;

vanno attestati nell’ambito della dichiarazione dei redditi.

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SOGGETTI IN ATTIVITÀ NEL 2016

Con riferimento ai soggetti in attività nel 2016 si possono riscontrare le seguenti situazioni:

  • applicazione del regime forfetario (eventualmente “start up”);
  • applicazione del regime dei minimi;
  • applicazione del regime ordinario (contabilità semplificata / ordinaria).

In base a quanto adottato nel 2016, per il 2017 si possono prospettare le seguenti soluzioni.

ADOZIONE REGIME FORFETARIO

I soggetti che nel 2016 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i requisiti di ricavi / compensi 2016 e le ulteriori condizioni richieste (spese impiego lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo beni strumentali al 31.12.2016 non superiore a € 20.000, ecc.).

Soggetti in regime “start up”

I soggetti che hanno adottato il regime “start up” usufruiscono dell’aliquota ridotta del 5% fino al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività, se in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario.

ADOZIONE REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2016 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2017 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

È stata posta la questione della possibilità da parte di un minimo 2016 di “passare” dal 2017 (sulla base di un calcolo di convenienza) al regime forfetario.

A tal fine si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 10/E e distinguere i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 da quelli che l’hanno iniziata in anni precedenti.

Soggetti che anno iniziato l’attività nel 2015

Nella citata Circolare n. 10/E, l’Agenzia ha riconosciuto, ai soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi, la possibilità di revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario, applicando, qualora ne sussistano i requisiti, il regime “start up”. Ciò sulla base “delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016”.

Nel caso in cui il soggetto avesse continuato ad applicare nel 2016 il regime dei minimi, nel 2017 si ritiene che non sia possibile “invocare” la predetta possibilità e pertanto il contribuente dovrà continuare ad applicare tale regime fino alla scadenza naturale.

Soggetti che anno iniziato l’attività nel 2014 e anni precedenti

Il comma 88, Finanziaria 2015, consentiva a coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o al compimento del 35° anno di età.
Considerata tale “possibilità” e che il regime forfetario è un regime naturale, si ritiene possibile “passare” dal 2017 a tale ultimo regime (al sussistere dei prescritti requisiti).

ADOZIONE REGIME ORDINARIO

L’adozione del regime ordinario richiede la verifica dell’operatività del vincolo (triennale) di applicazione dello stesso. È possibile riscontrare le seguenti fattispecie:

  • operatività nel 2016 del vincolo (il 2016 può essere il primo o il secondo anno del triennio). Si pensi al contribuente forfetario nel 2015 che nel 2016, avendo comunque i relativi requisiti, ha applicato il regime ordinario. In tale fattispecie nel 2017 il contribuente deve continuare ad applicare il regime ordinario (fino al 2018).

Inoltre, come sopra accennato, nell’ambito della citata Circolare n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016 ha riconosciuto anche ai soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario di revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario. L’art. 1, DPR n. 442/97 prevede infatti “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Qualora sussistevano i requisiti, i predetti soggetti potevano altresì applicare “le disposizioni di cui al comma 65, previste per le nuove attività economiche [regime start up] per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività”.

Nel caso in cui il soggetto avesse continuato ad applicare nel 2016 il regime ordinario (il 2016 risulta quindi il secondo anno del vincolo triennale), nel 2017 non può “invocare” la predetta revoca e pertanto dovrà applicare tale regime fino al 2017;

  • senza operatività nel 2016 del vincolo. Tale situazione può riguardare un contribuente in contabilità semplificata nel 2016 che non aveva i requisiti nel 2015 per applicare il regime forfetario (ad esempio, ricavi pari a € 65.000).

In mancanza del vincolo (triennale) all’applicazione del regime ordinario, in presenza dei prescritti requisiti, il contribuente dal 2017 adotta il regime forfetario (regime naturale).

Nel caso in cui in luogo del regime forfetario (regime naturale) il contribuente continui ad applicare il regime ordinario lo stesso dovrà applicarlo fino al 2019.

2016

2017

Regime  ordinario
per obbligo
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale) in mancanza requisiti regime forfetario
Regime ordinario
per opzione
  • regime ordinario (vincolo triennale)
Regime dei minimi
  • regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall’inizio o fino al compimento del 35° anno di età
  • regime forfetario (se inizio attività 2014 e anni precedenti), se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale),
    requisiti forfetario
Regime dei minimi
ultimo anno applicazione
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime ordinario (senza  vincolo  triennale) in mancanza requisiti regime forfetario
Regime forfetario
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale)  in  mancanza requisiti regime forfetario
Regime forfetario “start up”
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale)  in  mancanza requisiti regime forfetario

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13 Commenti a IL REGIME FORFETTARIO DAL 2017

  1. Alberto Ronca ha detto:

    Sono un professionista che al 31/12/2016 ha terminato i 5 anni di regime agevolato dei minimi. Dal 01/01/2017 posso aderire al regime forfettario in vigore?

  2. Alberto Chiari ha detto:

    Sono un professionista che il 12-09-2016 ha chiuso p.iva, posso riaprire p.iva con il regime forfettario?

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Può riaprire la partita iva applicando il regime forfettario ma non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% sul reddito riservato alle start-up, in quanto nel triennio precedente, ha esercitato già attività di impresa/professionale e quindi applica l’imposta del 15% sul reddito.

  3. Francesco ha detto:

    Salve,
    sono un avvocato aperto nel 2013 come contribuente minimi. Nel 2013/2014/2015 ho usufruito del regime minimi. Nel 2016 ho superato le 30.000 di limite reddito di 8000 euro, quindi ora del 2017 sarà contabilità semplificata.
    Nel 2016 nelle mie fatture ho indicato che avevo aderito al regime forfettario, quindi mi chiedevo se vista la mia situazione indicata pregressa, nel 2016 essendo forfettario (e non minimo), se devo versare l’aliquota del 5% oppure del 15%.
    Grazie

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Purtroppo in questo specifico caso bisogna andare per interpretazione non essendo stato trattato il caso specifico. Considerando la circolare n. 10/E del 04-04-2016 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3.1.2 si fa riferimento al caso specifico di chi ha iniziato l’attività nel 2015 applicando il regime dei minimi e transita nel regime forfettario, in questo caso si applicano le agevolazione start-up al 5%. Per chi ha iniziato in anni precedenti invece sembra doversi applicare il 15% pur ricadendo nel quinquennio di osservanza.

  4. Gloria ha detto:

    Buongiorno e grazie per le informazioni che fornite. A me non è chiaro se sia possibile per un anno optare per il versamento totale dei contributi e l’anno successivo richiedere la riammissione al regime contributivo agevolato, fermo restando il possesso dei requisiti. Grazie mille

  5. Giovanna ha detto:

    Buongiorno
    Se nel 2015 e 2016 non si era in possesso dei requisiti per superamento del valore dei beni strumentali, nel 2017 invece si, si può accedere al regime forfettario ? Bisogna darne comunicazione ?
    Grazie

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Se al 31/12/2016 aveva tutti i requisiti per accedere al forfettario, tra cui quello relativo ai beni strumentali, allora dal 2017 è naturalmente nel regime forfettario. Non serve revocare il regime ordinario in quanto non ha manifestato nessuna opzione per entrarvi in quanto ne era obbligato per legge.

  6. Alex ha detto:

    Buongiorno,
    essendo attualmente nel regime dei minimi -ultimo anno – e dovendo quasi certamente sforare tra quest’anno o il prossimo (in ragione di alcuni incarichi in fase di sottoscrizione) la soglia dei 30.000 euro di ricavi, per una quota di circa 10.000/15.000 euro, le chiedo:
    – è più vantaggioso uno sforamento in regime dei minimi o in regime forfettario?
    – è possibile in modo saltuario eccedere la soglia dei 30.000 euro di ricavi senza perdere il regime forfettario per l’anno successivo?
    – se la risposta al punto di cui sopra è negativa, dopo aver perso il regime forfettario, è possibile farvi ritorno (salvo il rispetto dei prerequisiti)nell’anno ancora successivo?

    La ringrazio anticipatamente per la disponibilità,

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Lo sforamento dei 30.000 preclude sia per il regime dei minimi che per il forfettario la permanenza in tale regime agevolati con applicazione del regime iva ordinario dall’anno successivo. Attenzione che per il regime dei minimi (solo) se si supera il volume degli incassi di 45.000 si dovrà applicare il regime iva già dall’anno in corso a partire dall’emissione del primo documento utile. Per ciò che riguarda l’ultimo punto, la risposta è affermativa ed è quindi possibile rientrare nel regime forfettario, dopo averlo perso, nell’anno successivo al conseguimento dei requisiti.

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