Ascom Se.Ter.Vit. – Studio Commerciale Viterbo – Contabilità e Servizi Fiscali Integrati

IL REGIME FORFETTARIO DAL 2017

regime-forfettario-2017

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Come noto il regime forfetario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata.

Di seguito, dopo aver riepilogato le condizioni di accesso al regime forfetario e di funzionamento dello stesso, sono esaminate le situazioni prospettabili ai soggetti:

 

» che iniziano l’attività nel 2017;
» già in attività nel 2016 in relazione alle scelte per il 2017.


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  1. REQUISITI D’ACCESSO
  2. ESCLUSIONI
  3. SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO
  4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA
  5. REGIME START-UP
  6. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
  7. SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ NEL 2017
  8. SOGGETTI IN ATTIVITÀ NEL 2016

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REQUISITI DI ACCESSO

L’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque possibile optare per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. I soggetti esonerati dalla presentazione del mod. IVA, comunicano l’opzione “allegando” il quadro VO al mod.

Si rammenta che dal 2016 il regime dei minimi è stato soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o al compimento del 35° anno di età.

Ai sensi del citato comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

a)

ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella  in relazione all’attività esercitata in base al codice attività.

Nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’ambito dei ricavi deve essere ricompreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ex art. 9, comma 3, TUIR.

Confermando quanto contenuto nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E, l’Agenzia ha specificato altresì che vanno ricompresi anche i ricavi derivanti da operazioni (esportazioni) effettuate con la Città del Vaticano e con San Marino.

L’ammontare dei ricavi va verificato considerando il regime utilizzato nell’anno di riferimento. Di conseguenza, in caso di applicazione nell’anno precedente:

  • del regime ordinario, la verifica va effettuata con riferimento ai ricavi di competenza;
  • del regime forfetario, la verifica va effettuata con riferimento ai ricavi percepiti.

In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri;

b)

spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di:

  • lavoro dipendente, co.co.co., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

c)

costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000.

AI fine del computo del valore dei beni strumentali non vanno considerati quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).

 Per i beni:

  • in proprietà, si considera il prezzo di acquisto;
  • in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal concedente;
  • in locazione, noleggio o in comodato, si considera il valore normale.

Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia ha evidenziato che:

sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, ancorché non detratta;

non vanno considerati i costi riferibili ad attività immateriali come, ad esempio, l’avviamento o altri elementi immateriali in quanto “non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo”.

La predetta “precisazione non riguarda i beni immateriali ammortizzabili che rientrano nella locuzione normativa di «beni strumentali» – bensì l’avviamento e le spese relative a più esercizi, che non sono qualificabili quali «beni» utilizzabili nell’esercizio dell’attività

I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

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ESCLUSIONI

Va sottolineato che le cause di esclusione, contenute nel comma 57, assumono rilevanza con riferimento all’anno di applicazione del regime forfetario, ad eccezione della causa di cui alla lett. d-bis) introdotta dalla Finanziaria 2016 (presenza redditi di lavoro dipendente) che va verificata con riferimento all’anno precedente.

Ai sensi del citato comma 57 il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

A) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In particolare nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia ha precisato che non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
  • vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
  • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72); agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
  • vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);
  • rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95).

Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia ha specificato che:

  • l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa / lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
  • l’esercizio di un’attività agricola, nei limiti di cui all’art. 32, TUIR, produttiva di reddito fondiario, non preclude l’accesso al regime forfetario per le altre attività eventualmente esercitate dal contribuente;
  • il regime forfetario è incompatibile anche con il regime opzionale, c.d. “Patent-box”, introdotto dall’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015;

B) non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

C) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

D) contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

Come confermato nella citata Circolare n. 10/E, è possibile accedere al regime in esame nei casi in cui la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia:

  • ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Di conseguenza, in caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime ancorché la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario.Inoltre la causa di esclusione non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio (non ricorre l’assoggettamento a 2 diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria);
  • acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.

L’Agenzia sottolinea che la causa di esclusione produce effetti dall’anno successivo a quello in cui la stessa si realizza;

D Bis) che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti 30.000.

Come chiarito dall’Agenzia tale situazione va verificata nell’anno precedente (sempreché nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione, che rileva ai fini del raggiungimento della citata soglia). Nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12 rileva, invece, il citato limite.

Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2016, se nel 2017 intende adottare il regime forfetario non deve quindi verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2017, la condizione va verificata.

L’Agenzia ha evidenziato altresì che tale causa di esclusione preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2017 (ossia, i contribuenti che intendono adottare il regime forfetario nel 2017 non devono aver percepito nel 2016 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a € 30.000).

Rispetto a quanto previsto per il regime dei minimi, per il regime in esame non costituiscecausa ostativa l’effettuazione di operazioni con l’estero (in particolare, esportazioni ed operazioni assimilate). Come disposto dalla lett. e) del comma 58, i contribuenti forfetari applicano alle importazioni / esportazioni / operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l’impossibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell’IVA con utilizzo del plafond. Sul punto va evidenziato che in base a quanto previsto dall’art. 7-sexies, DL n. 193/2016, le cessioni all’esportazione di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, DPR n. 633/72, sono ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite da un prossimo specifico DM da emanare entro il 2.3.2017.

DISAPPLICAZIONE PER OBBLIGO

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso di cui al citato comma 54 (ad esempio, ricavi / compensi superiori al limite di riferimento, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000) o si verifichi una causa di esclusione di cui al citato comma 57 (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

Si rammenta che per il regime forfetario non è prevista la cessazione “immediata” in caso di superamento di oltre il 50% dei ricavi / compensi come per il regime dei minimi.

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SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO

I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:

  • non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono detrarre l’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
    Con riferimento alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d’acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi;
  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo la numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri

Va evidenziato che dal 2017 l’obbligo di inviare lo spesometro, per effetto delle modifiche apportate all’art. 21, DL n. 78/2010 ad opera del DL n. 193/2016, passa da annuale a trimestrale In sede di conversione è stato introdotto l’esonero dall’adempimento in esame (soltanto) a favore degli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montaneex art. 9, DPR n. 601/73. È auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA

Ai sensi del citato comma 64 il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% è calcolato:

  1. applicando ai ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nell’apposita Tabella. In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi / compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività;
  2. sottraendo i contributi previdenziali “dovuti per legge. I contributi previdenziali ed assistenziali possono riferirsi anche ai collaboratori dell’impresa familiare:
    • fiscalmente a carico;
    • non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa.

L’eventuale eccedenza sarà dedotta dal reddito complessivo ex art. 10, TUIR.

Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono rilevanti:

  • le plus / minusvalenze anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’applicazione del regime forfetario;
  • le sopravvenienze attive / passive.

TABELLA COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’

Attività Codice ATECO Limite ricavi Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10-11 45mila  40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50mila  40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40mila  40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30mila  54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68 25mila  86%
Intermediari del commercio 46.1 25mila  62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56 50mila  40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 30mila  78%
Altre attività 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99. 30mila 67%

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REGIME “START UP”

Al verificarsi dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario;

Il comma 65, prevede l’applicazione, per i primi 5 anni, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%.

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REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che svolgono attività d’impresa possono fruire di due diversi regimi contributivi: il regime ordinario ed il regime agevolato.

Per fruire del regime agevolato occorre comunicare all’INPS l’intenzione di versare i contributi previdenziali in misura ridotta, secondo le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016.

Il reddito forfetario costituisce la base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

La riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi. I contributi INPS ridotti del 35% comportano dei versamenti contributivi inferiori a quelli ordinariamente previsti: di conseguenza, i periodi (mesi) accreditati ai fini pensionistici saranno inferiori (in proporzione all’agevolazione prevista).

Fino allo scorso anno la comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario doveva essere ripetuta entro il 28 febbraio di ogni anno, anche al fine di confermare la permanenza dei requisiti previsti per operare con partita IVA in regime forfettario medesimo.

Per effetto di quanto previsto invece dalla circolare INPS numero 22 del 31 gennaio 2017, a partire da quest’anno valgono le seguenti disposizioni:

Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.

Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale

Si noti tuttavia come la circolare in questione contrasti parzialmente con quanto previsto dal comma 83 della Legge 190/2014 dove si afferma che la riduzione deve obbligatoriamente essere richiesta ogni anno. In merito si attende un intervento chiarificatore.

La domanda di riduzione contributi INPS agevolati dovrà essere effettuata mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo presente nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, disponibile online previo accesso con le credenziali personali dell’utente. La stessa modalità è prevista nel caso di comunicazione di rinuncia al regime agevolato nel caso questo sia stato richiesto l’anno precedente.

Fonte: CIRCOLARE INPS n. 22 del 31/01/2017

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SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ NEL 2017

In caso di inizio dell’attività, come previsto dal citato comma 56, è possibile

avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”.

I soggetti che iniziano l’attività nel 2017:

  • in possesso dei requisiti di “novità” possono applicare il regime “start up” fino al 2021 con applicazione dell’aliquota ridotta del 5%;
  • privi dei requisiti di “novità” possono applicare il regime forfetario.

Tali soggetti indicano il codice “2” nella casella contenuta nella Sezione “Regimi fiscali agevolati” del mod. AA9/12.

 

 

L’Agenzia nella citata Circolare n. 10/E evidenzia che:

  • tale comunicazione non ha valore di opzione in quanto il regime forfetario è un regime naturale; la stessa è richiesta esclusivamente ai fini anagrafici.
    L’omessa indicazione dell’intenzione di adottare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime; alla violazione è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97;
  • per i contribuenti già in attività, non è prevista alcuna comunicazione (preventiva / successiva) in quanto in caso di sussistenza dei requisiti, come sopra accennato, il regime forfetario è un regime naturale.

In mancanza dei requisiti i soggetti in esame applicano il regime ordinario.

Si rammenta che:

  • il possesso delle condizioni di accesso al regime forfetario ex art. 1, comma 54, Finanziaria 2015;
  • l’assenza delle predette cause di esclusione ex art. 1, comma 57, Finanziaria 2015;

vanno attestati nell’ambito della dichiarazione dei redditi.

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SOGGETTI IN ATTIVITÀ NEL 2016

Con riferimento ai soggetti in attività nel 2016 si possono riscontrare le seguenti situazioni:

  • applicazione del regime forfetario (eventualmente “start up”);
  • applicazione del regime dei minimi;
  • applicazione del regime ordinario (contabilità semplificata / ordinaria).

In base a quanto adottato nel 2016, per il 2017 si possono prospettare le seguenti soluzioni.

ADOZIONE REGIME FORFETARIO

I soggetti che nel 2016 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i requisiti di ricavi / compensi 2016 e le ulteriori condizioni richieste (spese impiego lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo beni strumentali al 31.12.2016 non superiore a € 20.000, ecc.).

Soggetti in regime “start up”

I soggetti che hanno adottato il regime “start up” usufruiscono dell’aliquota ridotta del 5% fino al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività, se in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario.

ADOZIONE REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2016 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2017 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

È stata posta la questione della possibilità da parte di un minimo 2016 di “passare” dal 2017 (sulla base di un calcolo di convenienza) al regime forfetario.

A tal fine si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 10/E e distinguere i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 da quelli che l’hanno iniziata in anni precedenti.

Soggetti che anno iniziato l’attività nel 2015

Nella citata Circolare n. 10/E, l’Agenzia ha riconosciuto, ai soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi, la possibilità di revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario, applicando, qualora ne sussistano i requisiti, il regime “start up”. Ciò sulla base “delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016”.

Nel caso in cui il soggetto avesse continuato ad applicare nel 2016 il regime dei minimi, nel 2017 si ritiene che non sia possibile “invocare” la predetta possibilità e pertanto il contribuente dovrà continuare ad applicare tale regime fino alla scadenza naturale.

Soggetti che anno iniziato l’attività nel 2014 e anni precedenti

Il comma 88, Finanziaria 2015, consentiva a coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o al compimento del 35° anno di età.
Considerata tale “possibilità” e che il regime forfetario è un regime naturale, si ritiene possibile “passare” dal 2017 a tale ultimo regime (al sussistere dei prescritti requisiti).

ADOZIONE REGIME ORDINARIO

L’adozione del regime ordinario richiede la verifica dell’operatività del vincolo (triennale) di applicazione dello stesso. È possibile riscontrare le seguenti fattispecie:

  • operatività nel 2016 del vincolo (il 2016 può essere il primo o il secondo anno del triennio). Si pensi al contribuente forfetario nel 2015 che nel 2016, avendo comunque i relativi requisiti, ha applicato il regime ordinario. In tale fattispecie nel 2017 il contribuente deve continuare ad applicare il regime ordinario (fino al 2018).

Inoltre, come sopra accennato, nell’ambito della citata Circolare n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016 ha riconosciuto anche ai soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario di revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario. L’art. 1, DPR n. 442/97 prevede infatti “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Qualora sussistevano i requisiti, i predetti soggetti potevano altresì applicare “le disposizioni di cui al comma 65, previste per le nuove attività economiche [regime start up] per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività”.

Nel caso in cui il soggetto avesse continuato ad applicare nel 2016 il regime ordinario (il 2016 risulta quindi il secondo anno del vincolo triennale), nel 2017 non può “invocare” la predetta revoca e pertanto dovrà applicare tale regime fino al 2017;

  • senza operatività nel 2016 del vincolo. Tale situazione può riguardare un contribuente in contabilità semplificata nel 2016 che non aveva i requisiti nel 2015 per applicare il regime forfetario (ad esempio, ricavi pari a € 65.000).

In mancanza del vincolo (triennale) all’applicazione del regime ordinario, in presenza dei prescritti requisiti, il contribuente dal 2017 adotta il regime forfetario (regime naturale).

Nel caso in cui in luogo del regime forfetario (regime naturale) il contribuente continui ad applicare il regime ordinario lo stesso dovrà applicarlo fino al 2019.

2016

2017

Regime  ordinario
per obbligo
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale) in mancanza requisiti regime forfetario
Regime ordinario
per opzione
  • regime ordinario (vincolo triennale)
Regime dei minimi
  • regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall’inizio o fino al compimento del 35° anno di età
  • regime forfetario (se inizio attività 2014 e anni precedenti), se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale),
    requisiti forfetario
Regime dei minimi
ultimo anno applicazione
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime ordinario (senza  vincolo  triennale) in mancanza requisiti regime forfetario
Regime forfetario
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale)  in  mancanza requisiti regime forfetario
Regime forfetario “start up”
  • regime forfetario, se rispettati i requisiti
  • regime ordinario (con vincolo triennale), se applicato in luogo del regime forfetario
  • regime  ordinario  (senza  vincolo  triennale)  in  mancanza requisiti regime forfetario

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