LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:
Va evidenziato che dal 2017 l’obbligo di inviare lo spesometro, per effetto delle modifiche apportate all’art. 21, DL n. 78/2010 ad opera del DL n. 193/2016, passa da annuale a trimestrale In sede di conversione è stato introdotto l’esonero dall’adempimento in esame (soltanto) a favore degli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 “situati nelle zone montane” ex art. 9, DPR n. 601/73. È auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del citato comma 64 il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% è calcolato:
L’eventuale eccedenza sarà dedotta dal reddito complessivo ex art. 10, TUIR.
Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono rilevanti:
TABELLA COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Attività | Codice ATECO | Limite ricavi | Coefficiente |
Industrie alimentari e delle bevande | 10-11 | 45mila | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50mila | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40mila | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30mila | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 41 – 42 – 43 – 68 | 25mila | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25mila | 62% |
Servizi di alloggio e ristorazione | 55 – 56 | 50mila | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione | 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 | 30mila | 78% |
Altre attività | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99. | 30mila | 67% |
Al verificarsi dei seguenti requisiti:
Il comma 65, prevede l’applicazione, per i primi 5 anni, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che svolgono attività d’impresa possono fruire di due diversi regimi contributivi: il regime ordinario ed il regime agevolato.
Per fruire del regime agevolato occorre comunicare all’INPS l’intenzione di versare i contributi previdenziali in misura ridotta, secondo le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016.
Il reddito forfetario costituisce la base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.
Fino allo scorso anno la comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario doveva essere ripetuta entro il 28 febbraio di ogni anno, anche al fine di confermare la permanenza dei requisiti previsti per operare con partita IVA in regime forfettario medesimo.
Per effetto di quanto previsto invece dalla circolare INPS numero 22 del 31 gennaio 2017, a partire da quest’anno valgono le seguenti disposizioni:
“Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.
Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale”
La domanda di riduzione contributi INPS agevolati dovrà essere effettuata mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo presente nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, disponibile online previo accesso con le credenziali personali dell’utente. La stessa modalità è prevista nel caso di comunicazione di rinuncia al regime agevolato nel caso questo sia stato richiesto l’anno precedente.
IL NOSTRO STUDIO FORNISCE ASSISTENZA GRATUITA NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO REGIME. PER UN APPUNTAMENTO VEDI CONTATTI.
Sono un professionista che al 31/12/2016 ha terminato i 5 anni di regime agevolato dei minimi. Dal 01/01/2017 posso aderire al regime forfettario in vigore?
Salve, se è rispettato il sussistere dei requisiti, il regime forfettario è il suo regime naturale per il 2017.
Sono un professionista che il 12-09-2016 ha chiuso p.iva, posso riaprire p.iva con il regime forfettario?
Può riaprire la partita iva applicando il regime forfettario ma non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% sul reddito riservato alle start-up, in quanto nel triennio precedente, ha esercitato già attività di impresa/professionale e quindi applica l’imposta del 15% sul reddito.
Salve,
sono un avvocato aperto nel 2013 come contribuente minimi. Nel 2013/2014/2015 ho usufruito del regime minimi. Nel 2016 ho superato le 30.000 di limite reddito di 8000 euro, quindi ora del 2017 sarà contabilità semplificata.
Nel 2016 nelle mie fatture ho indicato che avevo aderito al regime forfettario, quindi mi chiedevo se vista la mia situazione indicata pregressa, nel 2016 essendo forfettario (e non minimo), se devo versare l’aliquota del 5% oppure del 15%.
Grazie
Purtroppo in questo specifico caso bisogna andare per interpretazione non essendo stato trattato il caso specifico. Considerando la circolare n. 10/E del 04-04-2016 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3.1.2 si fa riferimento al caso specifico di chi ha iniziato l’attività nel 2015 applicando il regime dei minimi e transita nel regime forfettario, in questo caso si applicano le agevolazione start-up al 5%. Per chi ha iniziato in anni precedenti invece sembra doversi applicare il 15% pur ricadendo nel quinquennio di osservanza.
Buongiorno e grazie per le informazioni che fornite. A me non è chiaro se sia possibile per un anno optare per il versamento totale dei contributi e l’anno successivo richiedere la riammissione al regime contributivo agevolato, fermo restando il possesso dei requisiti. Grazie mille
Certo che si basta darne apposita comunicazione all’Inps entro il 28/02 dell’anno manifestando la revoca o l’opzione.
Buongiorno
Se nel 2015 e 2016 non si era in possesso dei requisiti per superamento del valore dei beni strumentali, nel 2017 invece si, si può accedere al regime forfettario ? Bisogna darne comunicazione ?
Grazie
Se al 31/12/2016 aveva tutti i requisiti per accedere al forfettario, tra cui quello relativo ai beni strumentali, allora dal 2017 è naturalmente nel regime forfettario. Non serve revocare il regime ordinario in quanto non ha manifestato nessuna opzione per entrarvi in quanto ne era obbligato per legge.
Grazie mille è stato chiarissimo .
Buona giornata
Buongiorno,
essendo attualmente nel regime dei minimi -ultimo anno – e dovendo quasi certamente sforare tra quest’anno o il prossimo (in ragione di alcuni incarichi in fase di sottoscrizione) la soglia dei 30.000 euro di ricavi, per una quota di circa 10.000/15.000 euro, le chiedo:
– è più vantaggioso uno sforamento in regime dei minimi o in regime forfettario?
– è possibile in modo saltuario eccedere la soglia dei 30.000 euro di ricavi senza perdere il regime forfettario per l’anno successivo?
– se la risposta al punto di cui sopra è negativa, dopo aver perso il regime forfettario, è possibile farvi ritorno (salvo il rispetto dei prerequisiti)nell’anno ancora successivo?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità,
Lo sforamento dei 30.000 preclude sia per il regime dei minimi che per il forfettario la permanenza in tale regime agevolati con applicazione del regime iva ordinario dall’anno successivo. Attenzione che per il regime dei minimi (solo) se si supera il volume degli incassi di 45.000 si dovrà applicare il regime iva già dall’anno in corso a partire dall’emissione del primo documento utile. Per ciò che riguarda l’ultimo punto, la risposta è affermativa ed è quindi possibile rientrare nel regime forfettario, dopo averlo perso, nell’anno successivo al conseguimento dei requisiti.