IL REGIME FORFETTARIO DAL 2017

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SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO

I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:

  • non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono detrarre l’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
    Con riferimento alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d’acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi;
  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo la numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri

Va evidenziato che dal 2017 l’obbligo di inviare lo spesometro, per effetto delle modifiche apportate all’art. 21, DL n. 78/2010 ad opera del DL n. 193/2016, passa da annuale a trimestrale In sede di conversione è stato introdotto l’esonero dall’adempimento in esame (soltanto) a favore degli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montaneex art. 9, DPR n. 601/73. È auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA

Ai sensi del citato comma 64 il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% è calcolato:

  1. applicando ai ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nell’apposita Tabella. In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi / compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività;
  2. sottraendo i contributi previdenziali “dovuti per legge. I contributi previdenziali ed assistenziali possono riferirsi anche ai collaboratori dell’impresa familiare:
    • fiscalmente a carico;
    • non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa.

L’eventuale eccedenza sarà dedotta dal reddito complessivo ex art. 10, TUIR.

calcolo-reddito-forfettario

Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono rilevanti:

  • le plus / minusvalenze anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’applicazione del regime forfetario;
  • le sopravvenienze attive / passive.

TABELLA COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’

Attività Codice ATECO Limite ricavi Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10-11 45mila  40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50mila  40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40mila  40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30mila  54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68 25mila  86%
Intermediari del commercio 46.1 25mila  62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56 50mila  40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 30mila  78%
Altre attività 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99. 30mila 67%

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PER APPROFONDIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO PUOI CONSULTARE ANCHE QUI

REGIME “START UP”

Al verificarsi dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario;

Il comma 65, prevede l’applicazione, per i primi 5 anni, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%.

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REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che svolgono attività d’impresa possono fruire di due diversi regimi contributivi: il regime ordinario ed il regime agevolato.

Per fruire del regime agevolato occorre comunicare all’INPS l’intenzione di versare i contributi previdenziali in misura ridotta, secondo le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016.

Il reddito forfetario costituisce la base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

La riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi. I contributi INPS ridotti del 35% comportano dei versamenti contributivi inferiori a quelli ordinariamente previsti: di conseguenza, i periodi (mesi) accreditati ai fini pensionistici saranno inferiori (in proporzione all’agevolazione prevista).

Fino allo scorso anno la comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario doveva essere ripetuta entro il 28 febbraio di ogni anno, anche al fine di confermare la permanenza dei requisiti previsti per operare con partita IVA in regime forfettario medesimo.

Per effetto di quanto previsto invece dalla circolare INPS numero 22 del 31 gennaio 2017, a partire da quest’anno valgono le seguenti disposizioni:

Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.

Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale

Si noti tuttavia come la circolare in questione contrasti parzialmente con quanto previsto dal comma 83 della Legge 190/2014 dove si afferma che la riduzione deve obbligatoriamente essere richiesta ogni anno. In merito si attende un intervento chiarificatore.

La domanda di riduzione contributi INPS agevolati dovrà essere effettuata mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo presente nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, disponibile online previo accesso con le credenziali personali dell’utente. La stessa modalità è prevista nel caso di comunicazione di rinuncia al regime agevolato nel caso questo sia stato richiesto l’anno precedente.

Fonte: CIRCOLARE INPS n. 22 del 31/01/2017

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13 Commenti a IL REGIME FORFETTARIO DAL 2017

  1. Alberto Ronca ha detto:

    Sono un professionista che al 31/12/2016 ha terminato i 5 anni di regime agevolato dei minimi. Dal 01/01/2017 posso aderire al regime forfettario in vigore?

  2. Alberto Chiari ha detto:

    Sono un professionista che il 12-09-2016 ha chiuso p.iva, posso riaprire p.iva con il regime forfettario?

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Può riaprire la partita iva applicando il regime forfettario ma non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% sul reddito riservato alle start-up, in quanto nel triennio precedente, ha esercitato già attività di impresa/professionale e quindi applica l’imposta del 15% sul reddito.

  3. Francesco ha detto:

    Salve,
    sono un avvocato aperto nel 2013 come contribuente minimi. Nel 2013/2014/2015 ho usufruito del regime minimi. Nel 2016 ho superato le 30.000 di limite reddito di 8000 euro, quindi ora del 2017 sarà contabilità semplificata.
    Nel 2016 nelle mie fatture ho indicato che avevo aderito al regime forfettario, quindi mi chiedevo se vista la mia situazione indicata pregressa, nel 2016 essendo forfettario (e non minimo), se devo versare l’aliquota del 5% oppure del 15%.
    Grazie

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Purtroppo in questo specifico caso bisogna andare per interpretazione non essendo stato trattato il caso specifico. Considerando la circolare n. 10/E del 04-04-2016 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3.1.2 si fa riferimento al caso specifico di chi ha iniziato l’attività nel 2015 applicando il regime dei minimi e transita nel regime forfettario, in questo caso si applicano le agevolazione start-up al 5%. Per chi ha iniziato in anni precedenti invece sembra doversi applicare il 15% pur ricadendo nel quinquennio di osservanza.

  4. Gloria ha detto:

    Buongiorno e grazie per le informazioni che fornite. A me non è chiaro se sia possibile per un anno optare per il versamento totale dei contributi e l’anno successivo richiedere la riammissione al regime contributivo agevolato, fermo restando il possesso dei requisiti. Grazie mille

  5. Giovanna ha detto:

    Buongiorno
    Se nel 2015 e 2016 non si era in possesso dei requisiti per superamento del valore dei beni strumentali, nel 2017 invece si, si può accedere al regime forfettario ? Bisogna darne comunicazione ?
    Grazie

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Se al 31/12/2016 aveva tutti i requisiti per accedere al forfettario, tra cui quello relativo ai beni strumentali, allora dal 2017 è naturalmente nel regime forfettario. Non serve revocare il regime ordinario in quanto non ha manifestato nessuna opzione per entrarvi in quanto ne era obbligato per legge.

  6. Alex ha detto:

    Buongiorno,
    essendo attualmente nel regime dei minimi -ultimo anno – e dovendo quasi certamente sforare tra quest’anno o il prossimo (in ragione di alcuni incarichi in fase di sottoscrizione) la soglia dei 30.000 euro di ricavi, per una quota di circa 10.000/15.000 euro, le chiedo:
    – è più vantaggioso uno sforamento in regime dei minimi o in regime forfettario?
    – è possibile in modo saltuario eccedere la soglia dei 30.000 euro di ricavi senza perdere il regime forfettario per l’anno successivo?
    – se la risposta al punto di cui sopra è negativa, dopo aver perso il regime forfettario, è possibile farvi ritorno (salvo il rispetto dei prerequisiti)nell’anno ancora successivo?

    La ringrazio anticipatamente per la disponibilità,

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Lo sforamento dei 30.000 preclude sia per il regime dei minimi che per il forfettario la permanenza in tale regime agevolati con applicazione del regime iva ordinario dall’anno successivo. Attenzione che per il regime dei minimi (solo) se si supera il volume degli incassi di 45.000 si dovrà applicare il regime iva già dall’anno in corso a partire dall’emissione del primo documento utile. Per ciò che riguarda l’ultimo punto, la risposta è affermativa ed è quindi possibile rientrare nel regime forfettario, dopo averlo perso, nell’anno successivo al conseguimento dei requisiti.

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