LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
RETTIFICA DETRAZIONE IVA
In considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, i soggetti che passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime in esame, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti / non ancora utilizzati.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, “l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificatain un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi“.
Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica:
Per consentire il controllo da parte dell’Ufficio, è necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. L’IVA relativa a tali beni va determinata sulla base delle fatture d’acquisto più recenti. |
La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Quindi, con riguardo ai soggetti che passano al regime forfetario dal 2020 la rettifica della detrazione va eseguita nel mod. IVA 2020 (rigo VF70).
Va evidenziato che la rettifica (a favore) interessa i anche i soggetti forfetari 2019 che dal 2020 sono fuoriusciti da tale regime adottando il regime ordinario. In tal caso la rettifica può essere effettuata già nella prima liquidazione IVA periodica del 2020 e indicata nel mod. IVA 2021.
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