LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO
I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano delle seguenti semplificazioni:
In merito alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d’acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi.
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In presenza di importi superiori a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2. Sono “esenti” da bollo le fatture relative agli acquisti intraUE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario è debitore dell’imposta. |
Va evidenziato che dal 2019, a seguito della modifica del comma 69 ad opera del DL n. 34/2019 c.d. “Decreto Crescita”, i soggetti forfetari sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
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