IL REGIME FORFETARIO 2020 DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime-forfettario-2020

SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO

SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO

I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano delle seguenti semplificazioni:

  • non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa / sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti o da residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono detrarre l’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche in fattura.

    In merito alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d’acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi.

In presenza di importi superiori a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2. Sono “esenti” da bollo le fatture relative agli acquisti intraUE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario è debitore dell’imposta.

  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (in qualità di sostituti d’imposta) fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta (quadro RS).

    Va evidenziato che dal 2019, a seguito della modifica del comma 69 ad opera del DL n. 34/2019 c.d. “Decreto Crescita”, i soggetti forfetari sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo la numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • sono esclusi dall’applicazione degli ISA.

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