LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Ai sensi del citato comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che al contempo, nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti.
a) |
Ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000, indipendentemente dall’attività esercitata. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E:
Nel consueto incontro di inizio anno, dopo aver rammentato che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi / le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi ex art. 6, comma 2, TUIR costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti / perduti e quindi seguono i medesimi criteri di tassazione dei redditi sostituiti, l’Agenzia ha confermato che ai fini del computo del limite di € 65.000 non va considerata l’indennità di maternità poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso. |
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b) |
Spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio. Come sopra accennato l’Agenzia nella recente Risoluzione n. 7/E ha confermato che il limite delle spese di lavoro va verificato con riferimento all’anno precedente (2019). Di conseguenza, considerato che le novità introdotte dalla Finanziaria 2020 sono in vigore dall’1.1.2020, per i soggetti già in attività al 31.12.2019 le condizioni di accesso vanno verificate nel 2019, avendo riguardo già ai nuovi limiti. Cosi, ad esempio, un Ingegnere non può accedere al regime forfetario dal 2020, se nel 2019 ha sostenuto spese per lavoro pari a € 21.000. |
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