IL REGIME FORFETARIO 2020 DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime-forfettario-2020

REQUISITI D'ACCESSO

REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi del citato comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che al contempo, nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti.

a)

Ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000, indipendentemente dall’attività esercitata. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E:

  • per verificare il superamento del limite va considerato il regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Così, ad esempio, per un soggetto in:
    • contabilità ordinaria, rilevano i ricavi in base al principio di competenza;
    • contabilità semplificata, assumono rilevanza i ricavi applicando il regime di cassa, eventualmente tenendo conto dell’opzione per il c.d. “criterio di registrazione” di cui all’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73;
  • concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell’imprenditore ex art. 85, TUIR;
  • i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica del limite di € 65.000 solo se “correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta” (fattispecie che si realizza se, sulla base dell’esame degli specifici fatti / circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo);
  • in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco assume rilevanza la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Ai sensi del comma 55 è previsto che non rilevano, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dei ricavi / compensi, gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA.

Nel consueto incontro di inizio anno, dopo aver rammentato che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi / le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi ex art. 6, comma 2, TUIR costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti / perduti e quindi seguono i medesimi criteri di tassazione dei redditi sostituiti, l’Agenzia ha confermato che ai fini del computo del limite di € 65.000 non va considerata l’indennità di maternità poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso.

b)

Spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.

Come sopra accennato l’Agenzia nella recente Risoluzione n. 7/E ha confermato che il limite delle spese di lavoro va verificato con riferimento all’anno precedente (2019).

Di conseguenza, considerato che le novità introdotte dalla Finanziaria 2020 sono in vigore dall’1.1.2020, per i soggetti già in attività al 31.12.2019 le condizioni di accesso vanno verificate nel 2019, avendo riguardo già ai nuovi limiti. Cosi, ad esempio, un Ingegnere non può accedere al regime forfetario dal 2020, se nel 2019 ha sostenuto spese per lavoro pari a € 21.000.

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