LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2018 E ANNI PRECEDENTI
APPLICAZIONE REGIME FORFETARIO
I soggetti che nel 2019 hanno applicato il regime forfetario proseguono nel 2020 con tale regime nel caso in cui oltre al limite dei ricavi / compensi siano rispettati anche i nuovi requisiti relativi alle spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 20.000, reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000.
Tali soggetti possono applicare dal 2020 il regime ordinario per opzione.
APPLICAZIONE REGIME DEI MINIMI
I soggetti che nel 2019 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2020 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
Anche i soggetti in esame, in possesso dei requisiti del limite dei ricavi / compensi nonché dei nuovi requisiti relativi alle spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 20.000, reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000, possono comunque adottare dal 2020 il regime forfetario.
Se il 2019 è l’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi gli stessi, nel 2020, adottano il regime forfetario, se sono rispettati i nuovi requisiti oppure “passano” al regime ordinario.
APPLICAZIONE REGIME ORDINARIO
I soggetti che nel 2019 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime forfetario risulterebbero vincolati ad applicare il regime ordinario fino al termine del triennio 2019 – 2021, in quanto, come sopra accennato, tale scelta ha una durata minima triennale.
Si rammenta che l’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che gli esercenti attività d’impresa che hanno applicato la contabilità ordinaria nel 2018 (scelta per opzione), potranno transitare nel 2019 al regime forfetario senza dover attendere il decorso del vincolo triennale. è verosimile che tale chiarimento sia confermato dall’Agenzia delle Entrate anche per il 2020.
Dalla citata Risoluzione n. 64/E è possibile desumere che, secondo l’Agenzia delle Entrate, la tenuta della contabilità semplificata di cui all’art. 18, DPR n. 600/73in luogo del regime forfetario non vincola il contribuente “alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime«naturale» proprio dei contribuenti minori”.
La stessa Agenzia evidenzia quindi la possibilità da parte del contribuente “di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza“.
Come sopra accennato nel caso in esame non assume alcuna rilevanza l’opzione per il c.d. “criterio di registrazione” di cui al comma 5 del citato art. 18
Si evidenzia infine che, nella Risposta 11.4.2019, n. 107 l’Agenzia ha affrontato la possibilità di applicare o meno il regime forfetario dal 2019 da parte di un professionista che:
Dopo aver rammentato che i chiarimenti forniti con la citata Risoluzione n. 64/E sono riferiti ad un soggetto esercente attività d’impresa, l’Agenzia ha precisato che al caso di specie, trova applicazione quanto chiarito nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E ossia che, ai sensi dall’art. 1, DPR n. 442/97, in deroga al vincolo triennale disposto dall’art. 3, DPR n. 442/97 nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta, è possibile “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative“.
Di conseguenza il soggetto, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già dal 2019. Tale precisazione dovrebbe trovare applicazione anche per il 2020.
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