IL REGIME FORFETARIO 2020 DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime-forfettario-2020

 

Il Regime Forfetario è disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Il regime in esame, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività.

Il regime in esame è stato oggetto di una serie di modifiche, di seguito esaminate, ad opera dell’art. 1, commi 691 e 692, Legge n. 160/2019, in vigoredall’1.1.2020, tra le quali si evidenzia la reintroduzione:

  • nel comma 54 del limite (ora incrementato a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 pari a € 5.000 ed eliminato per il 2019);
  • nel comma 57 della fattispecie di esclusione in base alla quale il regime non può essere adottato dai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

Al fine di risolvere la questione relativa all’individuazione del periodo a decorrere dal quale tali modifiche producono effetto, recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E ha precisato che le stesse sono operative a decorrere dal 2020.

Il chiarimento si è reso necessario poiché erano sorti dubbi in merito al possibile contrasto tra l’applicazione delle nuove disposizioni e l’art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), ai sensi del quale

le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Sul punto, l’Agenzia specifica che non è ravvisabile nessun contrasto con lo Statuto del contribuente poiché le modifiche apportate dalla Finanziaria 2020 al regime forfetario

non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.

In particolare:

  • il requisito di ammissione / permanenza (non aver sostenuto più di € 20.000 di spese per lavoro dipendente / accessorio)
  • la causa di esclusione (non aver percepito reddito di lavoro dipendete eccedente € 30.000);

impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Inoltre, posto che l’uscita dal regime in esame comporta l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario“, l’Agenzia afferma che non si contravviene ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente.

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