L’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti, recentemente oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 53 a 55, ddl Finanziaria 2016 approvati dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) commi da 111 a 113.
A decorrere dall’1.1.2016 l’attuale regime dei minimi è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, iniziano l’attività entro la fine del 2015.
REQUISITI D’ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO
ESCLUSIONI
SEMPLIFICAZIONI
ACCESSO AL REGIME
PER CHI INIZIA L’ATTIVITA’ NEL 2016 O L’HA INIZIATA NEL 2015 – (START-UP)
CRITICITA’ E CASISTICHE DI PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO
NUOVO REGIME PREVIDENZIALE INPS AGEVOLATO (OPZIONE)
VARIABILI RILEVANTI PER LA SCELTA E VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA PER CHI TRANSITA DAL REGIME IVA ORDINARIO
TRATTAMENTO DELLE FATTURE EMESSE NELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI USCITA
TEMPISTICA PER LA SCELTA
COME COMPILARE LA FATTURA NEL REGIME FORFETTARIO
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
FATTURE SOGGETTE AL REVERSE CHARGE
REGIME SANZIONATORIO
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REQUISITI D’ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO
Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
a) ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella , in relazione all’attività esercitata in base al codice attività (limite compreso tra € 25.000 e 50.000 in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000). In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri.
La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno.
Quindi i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dall’ 1.1.2016 si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d’imposta 2015.
Nella Circolare n. 10/E del 04 aprile 2016, l’Agenzia conferma che per il 2016 la verifica dei limiti ai fini dell’accesso / permanenza nel regime, per i soggetti già in attività nel 2015, va effettuato avendo riguardo già ai nuovi limiti. Ad esempio, nel caso in cui un professionista in regime forfetario nel 2015 abbia incassato compensi per € 18.000 (superiori al limite di € 15.000 in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto all’1.1.2016 va verificato il rispetto della soglia (aumentata ad € 30.000) dei compensi percepiti nell’anno precedente.
IL NO
Attività | Codice ATECO | Limite ricavi | Coefficiente |
Industrie alimentari e delle bevande | 10-11 | 45mila | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50mila | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40mila | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30mila | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 41 – 42 – 43 – 68 | 25mila | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25mila | 62% |
Servizi di alloggio e ristorazione | 55 – 56 | 50mila | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione | 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 | 30mila | 78% |
Altre attività | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99. | 30mila | 67% |
b) spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.
c) costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).
Sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, ancorché non detratta.
Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell’attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell’anno di inizio.
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ESCLUSIONI
Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
• dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In particolare nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia precisa che non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:
– agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
– vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72); – agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);
– rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95).
Nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia specifica che:
• l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa / lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
• l’esercizio di un’attività agricola, nei limiti di cui all’art. 32, TUIR, produttiva ai fini II.DD. di reddito fondiario, non preclude l’accesso al regime forfetario per le altre attività eventualmente esercitate dal contribuente.
L’Agenzia precisa, infine, che il regime forfetario è incompatibile anche con il regime opzionale, c.d. “Patent-box”, introdotto dall’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015;
• non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
• in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti;
Sul punto nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia, ribadendo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2015, precisa che è possibile accedere al regime forfetario nel caso in cui la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia:
– ceduta prima dell’inizio della nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Di conseguenza, un soggetto che intende iniziare l’attività può accedere al regime ancorché la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario.
Inoltre la causa di esclusione non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio (non ricorre l’assoggettamento a 2 diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria);
– acquisita nel corso dello stesso anno, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato. L’Agenzia sottolinea che la causa di esclusione produce effetti dall’anno successivo a quello in cui la stessa si realizza;
• nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
Va evidenziato che:
− è stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato; − la condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d’accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell’anno precedente;
− è confermata la regola in base alla quale la condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.
Nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia precisa che rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12.
Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario non deve verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 la condizione va verificata.
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SEMPLIFICAZIONI
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:
• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
• esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;
Nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia specifica che il contribuente forfetario che abbia subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla tramite:
− la presentazione di un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
− lo scomputo nel mod. UNICO; a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta. In tale ultimo caso l’ammontare delle ritenute subite nel 2015 va indicato a rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio casi particolari” del mod. UNICO 2016 PF e riportato a rigo RN33, campo 4 e/o rigo LM41 “Ritenute consorzio”
• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
• esclusione dall’IRAP;
• esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;
• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la contribuzione ridotta del 35%;
• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
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ACCESSO AL REGIME
Il regime forfettario, così come il “vecchio” regime dei minimi, è un regime naturale qualora l’impresa/lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione.
Conseguentemente il contribuente che ha operato nel 2015 nel regime forfettario, se al 1.1.2016 rispetta tutti i requisiti richiesti può continuare adoperare in tale regime senza alcuna comunicazione. I soggetti che iniziano un’attività ex novo e ritengono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfettario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9/12).
L’Agenzia precisa che tale comunicazione non ha valore di opzione in quanto il regime forfetario è un regime naturale; la stessa è richiesta esclusivamente ai fini anagrafici.
L’omessa indicazione dell’intenzione di adottare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime; alla violazione è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97;
Il contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:
- non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
- deve adottare dall’inizio dell’anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.
Si rammenta che in sede di compilazione del mod. UNICO 2016 PF:
– il possesso delle condizioni di accesso al regime forfetario ex art. 1, comma 54, Finanziaria 2015 deve essere attestato barrando la casella 1 di rigo LM21;
– l’assenza delle predette cause di esclusione ex art. 1, comma 57, Finanziaria 2015 va attestata barrando la casella 2 di rigo LM21
I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfettario che non intendono adottare il nuovo regime, possono comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione, che non può essere disgiunta ai fini IVA e imposte dirette, avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca.
DISAPPLICAZIONE PER OPZIONE
Opzione per il regime ordinario
I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
Ai sensi del comma 70 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. I soggetti che, effettuando solo operazioni esenti, essendo esonerati dalla presentazione del mod. IVA, comunicano l’opzione presentando il quadro VO unitamente al mod. UNICO.
L’omessa comunicazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata; alla violazione è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 8, D.Lgs. n. 471/97.
L’Agenzia chiarisce che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97 e pertanto i soggetti che, nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario.
In caso di emissione di fatture con IVA, i contribuenti che intendono applicare il regime forfetario potranno effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta entro il 3.6.2016 (ossia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 10/E in esame ) o entro la prima liquidazione IVA successiva (se la stessa scade dopo il predetto termine).
In particolare:
• il cedente / prestatore emette nota di variazione;
• l’acquirente / committente che abbia registrato la fattura, è tenuto ad annotare la nota di variazione, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente / prestatore a titolo di rivalsa.
DISAPPLICAZIONE PER OBBLIGO
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso di cui al citato comma 54 (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000) o si verifichi una causa di esclusione di cui al citato comma 57 (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).
DISAPPLICAZIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
Il comma 74 dispone che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 54 ovvero l’esistenza di una delle fattispecie di cui al comma 57. Sul punto nella Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia chiarisce che “la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione”. Così, ad esempio, in caso di un accertamento relativo al 2015 divenuto definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato a decorrere dal 2016.
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PER CHI INIZIA L’ATTIVITA’ NEL 2016 O L’HA INIZIATA NEL 2015 – (START-UP)
Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono un’attività “nuova”, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i due successivi.
L’attività è considerata “nuova”, analogamente a quanto previsto per l’adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
Con la Circolare n. 10/E, l’Agenzie delle Entrate ribadendo quanto chiarito nella citata Circolare n. 17/E, precisa innanzitutto che per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune. Pertanto, detto periodo temporale va individuato con riguardo alla data, e non al periodo d’imposta, a partire dalla quale si intende accedere al regime in esame.
Esempio:
il sig. Rossi ha cessato un’attività imprenditoriale il 31.3.2013. Qualora intraprenda una nuova attività dall’1.4.2016, può accedere al nuovo regime forfetario, essendo a tale data decorsi 3 anni, determinati in base al giorno di cessazione dell’attività precedente.
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
Il secondo requisito richiesto è rappresentato dalla necessità che l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa l’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio. A tale proposito l’Agenzia delle Entrate, ribadendo i chiarimenti già forniti nella citata Circolare n. 17/E, precisa che, il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto, nei confronti della stessa clientela e con le stesse competenze lavorative. Di conseguenza, la continuità sussiste qualora il contribuente svolga la medesima attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Secondo quanto ulteriormente specificato nella Circolare n. 10/E in esame la mera prosecuzione sussiste anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente. La continuità non sussiste qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi. Se l’attività di co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato è stata svolta per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio, non sussiste alcuna preclusione all’accesso al nuovo regime.
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate precisa che se l’acquisto dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente.
Sulla base del testo del Disegno di Legge di Stabilità 2016 dal 2016, si applicherà, invece:
– l’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.
Nel comma 3 dell art. 8 del DDL di Stabilità 2016 è stato espressamente stabilito che:
– i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito (stabilita dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014):
- possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l’aliquota piena del 15%.
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CRITICITA’ E CASISTICHE DI PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO:
SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2015
Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2015 si potevano prospettare le seguenti situazioni:
• applicazione del regime forfetario (eventualmente “start up”);
• applicazione del regime dei minimi;
• applicazione di regime ordinario.
In base a quanto adottato nel 2015, per il 2016 sono disponibili le seguenti soluzioni.
ADOZIONE DEL REGIME FORFETTARIO
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.).
SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO “START-UP”
I soggetti che hanno iniziato una “nuova” attività nel 2015 adottando il regime forfetario “start up” passano al nuovo regime forfetario “start up” usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2019, se in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario.
Di conseguenza, tali soggetti:
• per il 2015 applicano l’aliquota del 15%, con riduzione del reddito di 1/3;
• per il 2016, 2017, 2018 e 2019 beneficiano dell’aliquota ridotta del 5%.
ADOZIONE REGIME DEI MINIMI
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
ADOZIONE REGIME ORDINARIO IVA
Possiamo quindi avere le seguenti situazioni:
1 – contribuente che ha iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi; questo contribuente può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l’imposta sostitutiva del 5%. Questo passaggio è comunque vantaggioso in quanto nel regime forfetario il reddito si determina con un coefficiente e quindi non rilevano i costi, i contributi previdenziali sono ridotti del 35% ed il regime si applica per l’intero anno anche in caso di superamento del limite di ricavi nel corso del periodo di imposta. Ha interesse a rimanere nel regime dei minimi chi è giovane, in quanto lo può mantenere fino al trentacinquesimo anno di età.
2 – contribuente che nel 2015 si è collocato in regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell’anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l’ammissione al regime semplificato. In questo caso l’opzione sarebbe vincolante per altri due anni ma il contribuente può transitare nel regime forfetario, in tal caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva. Quindi, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario dell’iva, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare questa opzione e accedere al regime forfetario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
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PER APPROFONDIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO DAL 2017 PUOI CONSULTARE ANCHE QUI
NUOVO REGIME PREVIDENZIALE INPS AGEVOLATO (OPZIONE)
I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, hanno introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti.
I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990.
La Legge di Stabilità interviene ora sul comma 77 sostituendolo integralmente.
In virtù delle modifiche apportate si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia:
- “ridotta del 35 per cento”. (vai all’articolo dedicato)
A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato:
Con Messaggio 26 gennaio 2016, n. 286, l’INPS prevede le modalità operative per la gestione del regime agevolato contributivo (per i soggetti in regime forfetario) previste dall’art. 1, commi da 77 a 84, Legge n. 190/2014, come modificata dalla Legge di Stabilità 2016. La richiesta per l’adesione al regime agevolato va effettuata tramite istanza attraverso un apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31/12/2015, il termine di presentazione dell’istanza è tassativamente il 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (28 febbraio 2016); L’INPS ricorda inoltre che tutte le domande presentate per il regime agevolato nel 2015 sono state chiuse d’ufficio al 31/12/2015. Di conseguenza, l’adesione al nuovo regime agevolato nel 2016 avviene tramite presentazione di una nuova domanda, anche da parte dei soggetti che vi abbiano già aderito nel 2015.
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VARIABILI RILEVANTI PER LA SCELTA E VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
Si evidenziano, per ciascun comparto impositivo, le variabili che influenzano la scelta del regime.
EFFETTI CONNESSI ALL’ESCLUSIONE DALL’IVA
Come accennato, ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i contribuenti minimi e pertanto:
• non addebita l’IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
• non detrae l’IVA a credito sugli acquisti. L’esclusione dall’IVA nell’ambito della scelta tra regime ordinario e forfetario:
• risulta particolarmente conveniente per un’attività effettuata prevalentemente con consumatori finali. Infatti, il contribuente forfetario che non addebita l’IVA in via di rivalsa è probabile che tenda a mantenere fermo il prezzo dei beni / servizi, recuperando come maggiore ricavo / compenso l’importo corrispondente all’IVA a debito nel regime ordinario. Tale vantaggio va misurato al netto dell’IVA non detratta sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente;
• rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA in quanto, mentre dal lato delle cessioni / prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell’IVA, il contribuente forfetario perde l’IVA assolta sugli acquisti. Va infine considerato che “l’effetto” IVA, per i soggetti che operano con consumatori finali, è vantaggioso in termini di carico fiscale complessivo; tuttavia, poiché tali soggetti incasseranno quale maggiore ricavo / compenso l’importo corrispondente all’IVA a debito, si potrebbe determinare il superamento della soglia prevista per l’uscita dal regime dopo aver adottato il regime forfetario.
CARICO FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Un altro elemento da considerare nella valutazione riguarda il carico fiscale comparato ai fini delle imposte dirette. Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va valutato, in prospettiva, se sia più conveniente scegliere tra:
1. la determinazione di un reddito forfetario oppure analitico;
2. la tassazione sostitutiva del 15% oppure ordinaria con versamento dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP (che spesso comunque non risulta dovuta).
Quanto al primo punto, considerato che la percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all’attività economica, per ciascuna posizione va verificata l’incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.
In relazione al secondo punto, invece, va considerato che l’aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l’imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d’imposta spettante per i possessori di redditi d’impresa / lavoro autonomo.
Nella valutazione vanno altresì considerati i seguenti fattori:
• in caso di possesso solo di reddito d’impresa / lavoro autonomo si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili / deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali);
• in caso di possesso di altri redditi è necessario valutare sia la convenienza a non tassare il reddito d’impresa / lavoro autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere deduzioni e detrazioni, sia l’incremento delle detrazioni per carichi di famiglia dipendenti dal reddito complessivo. In ultima analisi è necessario calcolare il carico impositivo attuale e quello che deriverebbe applicando le regole previste dal regime forfetario.
ASPETTI PREVIDENZIALI
Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfetario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito in misura ridotta. L’opzione riguarda solo la Gestione INPS Ivs (artigiani e commercianti) e non riguarda quindi la Gestione Separata dell’Inps ne tantomeno le Gestioni previdenziali delle Casse per i Liberi Professionisti.
ALTRE VARIABILI
Le altre variabili da considerare, per le quali risulta più difficile effettuare un conteggio analitico, sono connesse alle seguenti ulteriori semplificazioni:
• non assoggettamento agli studi di settore;
• esclusione dall’IRAP;
• esclusione dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
• esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
• esonero dagli adempimenti dei sostituti d’imposta.
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LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA PER CHI TRANSITA DAL REGIME IVA ORDINARIO
In considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, i soggetti che dal 2016 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime in esame, ai sensi dell’art. 19bis2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2015.
Come precisato nella CM 24.12.97, n. 328/E, “lo scopo delle rettifiche è, sostanzialmente, … di adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi”. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, “l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.”
Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica:
- va eseguita se non sono trascorsi i 5 anni successivi all’entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili;
- non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.
Da quanto sopra si evince innanzitutto che la rettifica interessa in particolare:
- le rimanenze di beni risultanti al 31.12.2014;
- i servizi non utilizzati al 31.12.2015 (ad esempio, i canoni di leasing fatturati nel 2015 riferiti al 2016);
- i beni mobili ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2015 non è ancora scaduto il predetto periodo (5 anni). Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2012 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2011, è già trascorso il quinquennio;
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA RETTIFICA IVA
Per il calcolo dell’ammontare dell’IVA da “restituire” all’Erario va considerato che:
- con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto;
- relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili) acquistati dal 2012 in poi, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;
In presenza di autovetture la rettifica riguarda solo la quota dell’IVA detratta applicando il regime ordinario e quindi per la quantificazione dell’imposta da “recuperare” va generalmente assunto il 40% dell’IVA a credito;
Relativamente agli immobili acquistati o ultimati dal 2007, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IVA DA RETTIFICA
Considerato che l’importo della rettifica non assume autonoma rilevanza (come diversamente previsto per la rettifica della detrazione IVA connessa all’adozione del regime dei minimi) quanto indicato nel suddetto rigo VF56 concorre a determinare il saldo IVA 2015. Il versamento dello stesso è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione.
Di conseguenza in caso di presentazione del mod. IVA 2015 in forma autonoma, il versamento va eseguito entro il 16.3.2016 (codice tributo “6099”) in unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate), tenendo presente che:
- l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi;
- le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2016, data entro la quale va versata la prima rata.
In caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2016 il versamento, va effettuato :
- con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma (entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 16.3);
- ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015 (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).
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TRATTAMENTO DELLE FATTURE EMESSE NELL’ANNO PRECEDENTE QUELLO DI USCITA
Nella Circolare n. 10/E in esame richiamando quanto contenuto nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, l’Agenzia evidenzia che le fatture emesse senza IVA da parte di un soggetto forfetario e incassate in un anno nel quale non applica più il regime agevolato non devono essere integrate con l’IVA. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 4, DPR n. 633/72, dispone che l’operazione si considera comunque effettuata al momento di emissione della fattura. Così ad esempio, le fatture emesse nel 2015 da un forfetario ed incassate nel 2016 non devono essere integrate con l’IVA, ancorché il contribuente sia uscito da tale regime per scelta / obbligo.
OPERAZIONI CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
I soggetti forfetari, per le operazioni con IVA ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti nei confronti dello Stato e degli altri enti ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, devono tenere conto dell’imposta relativa a tali operazioni nella dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione dell’IVA nei modi ordinari anche se non si è ancora verificata l’esigibilità. Ciò va applicato anche con riferimento alle fatture emesse in applicazione della c.d. “IVA per cassa” ex art. 32-bis, DL n. 83/2012;
Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia evidenzia infatti che “l’accesso al regime forfetario comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell’esigibilità”. In tale situazione è riconosciuto altresì il diritto alla detrazione relativa agli acquisti effettuati durante tale regime ancorché gli stessi non siano stati pagati.
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TEMPISTICA PER LA SCELTA
La decisione di usufruire del nuovo regime forfetario deve essere assunta all’inizio del 2016, considerato che già dall’1.1.2016 il soggetto non deve, ad esempio, addebitare l’IVA nelle fatture.
Tale decisione può essere invece assunta “di fatto” anche in un momento successivo per i contribuenti non obbligati all’emissione della fattura.
Alla data dell’1.1.2016 il soggetto deve pertanto essere certo di rispettare i requisiti previsti dalla norma per l’accesso ed avere già effettuato le valutazioni di convenienza.
Attenzione dal 2016, salvo modifiche alla normativa, l’opzione al regime ordinario diventa vincolante per il triennio (art. 3 Dpr 422/1997).
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COME COMPILARE LA FATTURA NEL REGIME FORFETTARIO:
- La fattura deve contenere tutti i dati indicati all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
- Non va esposta l’IVA, in quanto operazione non soggetta ad IVA;
- Esempio dicitura fattura: Nella fattura del contribuente forfettario va riportata un’apposita dicitura, che serve ad indicare che chi ha emesso o ricevuto la fattura, cedente o prestatore, rientra nel nel regime forfetario. Un esempio di dicitura fattura da indicare potrebbe essere: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.
- Dicitura fattura per cessioni di beni Ue: il contribuente forfettario italiano che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, non effettua un’operazione intracomunitaria bensì un’operazione interna senza diritto di rivalsa. In questo caso, la dicitura fattura sarà sempre: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”. Inoltre in caso di cessione intra il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni.
- Dicitura fattura per prestazioni di servizi intracomunitari: il contribuente forfettario italiano che effettua prestazioni di servizi generiche ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE indica oltre ai riferimenti dell’art. 7 anche la dicitura “Inversione Contabile ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis, lettera a” Inoltre il contribuente forfetario deve presentare il modello Intrastat Servizi.
- Dicitura fattura operazioni con l’estero: il contribuente forfetario in caso di cessioni all’esportazione, deve indicare nella fattura i riferimenti dell’’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.
LA MARCA DA BOLLO SULLA FATTURA :
Bollo fattura regime forfetario: Per i contribuenti nel nuovo regime forfettario è dovuto il bollo sulle fatture se di importo superiore ad euro 77,47. L’imposta di bollo che va assolta acquistando un contrassegno telematico, ex marca da bollo, da 2 euro o attraverso il bollo virtuale su fattura elettronica, è obbligatoria in quanto dette operazioni non sono soggette ad IVA (CM n. 7/E del 2008), sono invece esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari e per quelle in cui il forfetario risulta debitore di IVA come ad esempio nel meccanismo di inversione contabile (Reverse-Charge).
FACS-SIMILE DI FATTURALa fattura forfettario 2016 si distingue dal modello fattura regime dei minimi nel seguente modo: |
Nome Cliente Indirizzo Partita IVA
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LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEL SOGGETTO FORFETTARIO
Si evidenzia che non sono considerati acquisti comunitari gli acquisti di importo non superiori ai 10.000 Euro annui in quanto ai contribuenti forfettari si applica l’art. 38 c.5 Lett. c. D.L. 331/1993. Pertanto per gli acquisti UE entro la soglia dei 10.000 annui non è necessario nessuno degli adempimenti sotto riportati e l’operatore in regime forfettario acquista senza comunicare la P.Iva all’operatore comunitario e quindi come se fosse un privato.
Il contribuente forfetario italiano che effettua acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 sopra la soglia dei 10.000 euro è tenuto ai seguenti adempimenti:
- Obbligo iscrizione VIES;
- Presentazione del modello Intrastat, elenchi acquisti;
- Integrazione IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta;
- Liquidazione e versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, in quanto il forfettario ha il divieto di detrarre l’IVA anche sugli acquisti intracomunitari;
- Emissione fattura per gli acquisti intracomunitari o esteri: i contribuenti nel regime forfetario per le operazioni in cui risultano debitori dell’imposta sul valore aggiunto, devono emettere una autofattura o integrarla con il cd. reverse charge, indicando l’aliquota e la relativa imposta.
LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEL SOGGETTO FORFETTARIO
Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di soggetti passivi comunitari non sono considerate cessioni intracomunitarie ma vengono considerate cessioni interne senza diritto di rivalsa. Nella fattura andrà indicata la seguente dicitura “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 c. 2-bis D.L. 331/93” e sulla stessa va applicata la marca da bollo di 2,00 euro per importi superiori ai 77,47 euro.
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FATTURE SOGGETTE AL REVERSE CHARGE:
Il contribuente forfettario italiano che effettua cessioni in reverse charge c.d. interno nel quale rientrano ad esempio le prestazioni di servizi di costruzione, riparazione, pulizia, manutenzione, rottami, edilizia ecc, deve emettere la fattura, indicando che il cessionario soggetto passivo IVA non è tenuto ad applicare l’IVA. Tale chiarimento è infatti arrivato con la circolare 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate che ha, appunto chiarito che il meccanismo della inversione contabile non si applica a determinati regimi fiscali agevolati, esonerati dagli adempimenti Iva e dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, tra questi soggetti, rientrano appunto i forfetari (e i contribuenti nel regime dei minimi circolare n 37/E del 29 dicembre 2006).
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REGIME SANZIONATORIO
Ai contribuenti forfetari risultano applicabili ai fini dell’accertamento, riscossione, applicazione delle sanzioni e contenzioso le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
L’infedele “attestazione”, da parte del contribuente, dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 54, 57 e 65, comporta l’aumento del 10% delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471/97, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.
PER APPROFONDIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO DAL 2017 PUOI CONSULTARE ANCHE QUI
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