Credito d’imposta del 75% per la pubblicità di aziende e professionisti a mezzo Stampa, Radio e TV, elevato a 90% per microimprese, PMI e Startup innovative: è una delle novità fiscali previste dalla manovra bis, il dl 50/2017 “Manovra Correttiva”, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva dal Senato.
In particolare l’art. 57-bis del citato Decreto, con l’intento di:
- incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
- “sostenere” il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016;
prevede il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta proporzionato alla spesa incrementale delle “campagne pubblicitarie” effettuate.
L’agevolazione, che scatta dal 2018, dovrebbe riguardare gli investimenti effettuati dal 24.6.2017.
SOGGETTI BENEFICIARI:
La norma riguarda le imprese e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione in questione si sostanzia in un credito d’imposta connesso alle spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana;
- emittenti televisive;
- emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente.
Merita evidenziare che il beneficio in esame, sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari “effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione” del DL n. 50/2017, ossia dal 24.6.2017.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è pari al 75% – 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta sopra descritto può essere utilizzato soltanto in compensazione, mediante il mod. F24, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ESEMPIO
La Alfa srl ha effettuato nell’anno 2017 spese pubblicitarie per un importo pari a € 20.000.
Per poter usufruire del “bonus pubblicità” nell’anno 2018 deve sostenere almeno un importo pari a € 20.200 (20.000 + 1%).
Ipotizzando che nell’anno 2018 ha effettuato spese pubblicitarie per € 27.000 il credito d’imposta alla stessa spettante risulta pari a € 5.250 [(27.000 – 20.000) x 75%].
Se si ipotizza invece che nell’anno 2017 non si abbia effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l’intera spesa pubblicitaria.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
L’operatività del beneficio in esame richiede l’emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione.
In particolare dovranno essere definiti:
- i tipi di investimento che consentono di accedere al beneficio;
- i casi di esclusione:
- le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito;
- la documentazione necessaria;
- il sistema dei controlli per verificare il rispetto del limite massimo agevolabile.
Si ritiene opportuno che il citato Decreto definisca le seguenti questioni:
- applicabilità o meno del “Bonus pubblicità” agli investimenti pubblicitari fatti su Internet;
- verifica della sussistenza dell’investimento incrementale “per masse” ossia sul valore complessivo delle spese pubblicitarie, ovvero “per singola tipologia di pubblicità” (su quotidiani e periodici, televisiva / radiofonica).