LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Con la recente Circolare 21.2.2020, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, tramite i registratori telematici (RT).
L’Agenzia rammenta che per i commercianti al minuto e soggetti assimilati l’obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi:
Per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
Detto invio, va effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando che:
In merito ai predetti casi di esclusione, nella Circolare n. 3/E l’Agenzia evidenzia che:
L’obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi riguarda anche i contribuenti forfetari, fermo restando che gli stessi possono ricadere in uno dei casi di esclusione sopra riepilogati. |
Con riferimento alle scuola guida l’Agenzia rammenta infine che “per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri … possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale … ovvero dello scontrino fiscale … con l’osservanza delle relative discipline”.
In merito alle modalità con le quali devono essere certificate le operazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti alla memorizzazione / invio dei corrispettivi l’Agenzia rammenta che:
Con riferimento al momento in cui scatta l’obbligo di emissione del documento commerciale, nella Circolare n. 3/E in esame l’Agenzia specifica che “i vari provvedimenti … correlano l’emissione dello stesso all’esecuzione dell’operazione, da non intendersi, tuttavia, come effettuazione della stessa ai fini IVA, ossia, con specifico riferimento alle prestazioni di servizi, al loro pagamento”.
Il documento commerciale va, quindi, emesso:
Ciò appare corrispondere alle “vecchie” regole applicabili in vigenza dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.
Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate ai fini IVA | In caso di cessioni e prestazioni effettuate ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.) l’operazione va certificata, alternativamente, mediante:
· documento commerciale, con conseguente memorizzazione / invio dei relativi dati; · fattura immediata; · fattura differita. In tal caso il documento commerciale può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita. |
Cessione beni non pagate | In caso di cessione di beni senza il relativo pagamento, occorre:
· memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”; · al momento del pagamento a saldo non è necessario generare un nuovo documento commerciale in quanto con la consegna / spedizione dei beni si è già perfezionato il momento impositivo dell’IVA. L’esercente può dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso. In alternativa, il cedente può certificare l’operazione (effettuata e non pagata) con una fattura immediata (ordinaria / semplificata) ovvero una fattura differita. In tale ultimo caso (fattura differita), il documento commerciale (che per la fattispecie in esame sarà con “corrispettivo non riscosso”) può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita. |
Prestazioni di servizi ultimate e non pagate | In caso di prestazione di servizi ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorre:
· memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”; · al momento del pagamento è necessario: – generare un nuovo documento commerciale, con il richiamo degli elementi identificativi di quello precedente, in quanto il momento impositivo ai fini IVA si perfeziona con il pagamento; ovvero – emettere una fattura immediata (entro 12 giorni dal pagamento). In alternativa, è possibile non emettere il documento commerciale al momento dell’ultimazione della prestazione, emettendo una fattura immediata “anticipata”. L’emissione della fattura differita (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), come già chiarito dall’Agenzia in passato, per le prestazioni di servizio, è possibile solo con riferimento alle prestazioni effettuate ai fini IVA (ossia pagate) nel mese di riferimento. Non è pertanto possibile emettere una fattura differita se le prestazioni del mese non sono state pagate. Rientrano in tale fattispecie (prestazioni ultimante e non pagate), ad esempio, i servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della presentazione di “buoni pasto” per i quali, come già chiarito in precedenza dall’Agenzia, alla presentazione del buono pasto per “pagare” il bene / servizio ricevuto va emesso il documento commerciale con “corrispettivo non riscosso” (tutto o in parte). |
Per quanto riguarda l’invio dei dati relativi a documenti commerciali con corrispettivi non riscossi, resi o annulli, nella Circolare n. 3/E in esame è specificato che:
Con particolare riferimento ai dati da riportare sul documento commerciale, si evidenzia che:
Analogamente a quanto previsto per lo scontrino fiscale / ricevuta fiscale, sostituiti dal documento commerciale, nel caso in cui quest’ultimo è emesso per certificare cessioni / prestazioni “senza” IVA, non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo (quest’ultima, pertanto, va assolta soltanto se l’operazione è certificata con l’emissione della fattura). Tale chiarimento interessa, in particolare, le operazioni effettuate dai forfetari.
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